Redditi, arriva il «nuovo» 730 Ecco come funziona
Dal 15 aprile di quest’anno, come è ormai noto ai più, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato così come viene inviato o modificato se ci sono delle variazioni
Dal 15 aprile di quest’anno, come è ormai noto ai più, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato così come viene inviato o modificato se ci sono delle variazioni.
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Secondo quanto afferma l’Agenzia delle entrate, «il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli».
Vediamo perché: se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.
Resta ferma la possibilità - precisa l’Agenzia delle Entrate - di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).
Ma la novità è davvero un vantaggio per il contribuente? Non tutti ne sono convinti. È il caso di un nostro lettore, che in una lettera al giornale, lamenta un aumento finale dei costi a carico del cittadino contribuente.
Ecco la lettera di Francesco Mirigliano, di Rovereto: «Da sempre, fino allo scorso anno, le istruzioni del Mod. 730 prevedevano che: “Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il Modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al Professionista” che già percepiscono 13 euro/modello, per la trasmissione dei dati.
Dal 2015 è stato istituito il Mod. 730 precompilato, privo comunque di spese mediche, funebri, contributi Onlus ecc., che non arriverà a casa come tanti pensano, ma occorrerà munirsi di codice Pin e scaricarlo sul pc dal sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, oppure recarsi a un Caf o Professionista abilitato pagando quanto richiesto, questo perché nelle istruzioni del Mod. 730/2015 è sparita la frase “senza pagare alcun compenso al Caf o al Professionista”. Inoltre negli uffici dell’Agenzia delle Entrate è stato esposto un avviso che dice: “per il 2015 non si effettua più il servizio di compilazione e invio delle Dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2014”.
In conclusione chi è in grado di compilarsi il Mod. 730, ma non possiede un pc, rispetto allo scorso anno, dovrà rivolgersi a un Caf e pagare».
A queste considerazioni ha deciso di rispondere direttamente Vincenzo Giunta, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento: «Al riguardo desidero chiarire - scrive il direttore - che gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate prestano regolarmente l’assistenza necessaria sia per ottenere il codice di accesso sia per compilare le dichiarazioni dei redditi. Il modello 730 precompilato conterrà i redditi da lavoro dipendente o pensione, spese per interessi passivi, spese per assicurazioni e versamenti previdenziali, riporto delle detrazioni su più anni indicate nella dichiarazione precedente, dati degli immobili come per l’anno precedente e versamenti effettuati. I contribuenti potranno quindi visualizzare il modello 730 precompilato, inserire eventuali variazioni e inviarlo anche senza doversi necessariamente rivolgere ad un Caf. Per supportare i contribuenti che non hanno a disposizione un computer, per visualizzare e stampare il modello, è possibile, previa prenotazione, utilizzare dei pc presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Trento. La prenotazione può avvenire inviando una mail al seguente indirizzo dp.trento.gt@agenziaentrate.it oppure telefonando ai seguenti numeri 0461/410933-910 o 320-4080573.
Per quanto concerne, infine, la cessazione del servizio di invio telematico del modello unico, l’Agenzia ha scelto di concentrarsi sul nuovo e più completo strumento del 730 precompilato verso cui potranno convogliarsi buona parte delle dichiarazioni prima presentate su modello Unico. In ogni caso faccio rilevare che verranno mantenuti i servizi di assistenza alla compilazione e che anche questo tipo di dichiarazione potrà essere inviata direttamente dal contribuente abilitato con il Pin Code, senza alcun onere».
In ogni caso, ecco una piccola guida sul «nuovo» 730, messa a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
A CHI SI RIVOLGE
Il modello 730/2015 precompilato interesserà i lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.
La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.
COME SI ACCEDE
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin (consulta le pagine del sito con le informazioni necessarie alla richiesta del codice Pin).
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato
- l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga)
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Importante: se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).
COME SI PRESENTA
Il 730 precompilato può essere presentato direttamente oppure tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato.
Presentazione diretta
Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la correttezza e la completezza dei dati già indicati.
A questo punto, se non c’è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un reddito oppure degli oneri – come le spese mediche - non presenti. In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate). Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato.
Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
QUANDO SI PRESENTA
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
I VANTAGGI SUI CONTROLLI
Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, non vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di rimborso sopra i 4.000 euro.
IL «VECCHIO» 730
Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il modello 730 ll’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.