Si deve pagare il canone degli affitti in corso?

Si deve pagare il canone degli affitti in corso?

di Carlo Callin Tambosi

Quanto è accaduto e sta accadendo in questi giorni ha un impatto senza precedenti sull'economia e sulla vita di tutti noi.
 
In materia di affitti da più parti si è presa posizione sui gravissimi problemi che sono sorti: attività commerciali e produttive che si sono state trovate nell'impossibilità di pagare i canoni, scuole e università che sono state chiuse, studenti che sono tornati alla propria residenza per impossibilità di seguire le lezioni. 
Tutti, conduttori, locatori, si sono chiesti quali sono gli effetti sul piano giuridico di quanto è accaduto su corso dei contratti, sulla possibilità degli stessi di essere interrotti, sulla spettanza o meno dei canoni dei periodi di forzata chiusura degli esercizi commerciali o sui canoni che gli studenti universitari devono pagare per case nella sede di università chiuse e non funzionanti.
Oggi dirò brevemente quello che pare essere lo stato dell'arte delle opinioni in tema.
 
Studenti universitari
 
Quanto alla casa degli studenti universitari che si siano trovati forzatamente a rientrare al proprio domicilio durante la chiusura dell'università non pare vi possa essere ragione alcuna per sospendere il pagamento dell'affitto ai proprietari. L'interruzione delle lezioni per un periodo prolungato potrebbe essere certo ragione per intimare un recesso anticipato dal contratto per lo studente ma non gli dà la possibilità di sospendere i pagamenti per il tempo in cui le università rimarranno chiuse, mantenendo il contratto. L'affitto va pagato, altrimenti il proprietario intimerà lo sfratto per morosità. 
Pertanto o si paga l'affitto o si recede dal contratto (in ogni caso in questo caso occorre sempre pagare l'affitto per il mesi di preavviso previsti dalla legge). 
 
Attività commerciali

Quanto invece alle attività commerciali che hanno dovuto subire un forzato stop, nessuna delle norme emanate in questo periodo ha mai sancito la legittimità del mancato pagamento del canone: il canone continua ad essere dovuto. Ciò anche senza considerare che la norma che ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per il pagamento del canone di marzo degli immobili classificati nella categoria C1 che ha ulteriormente confermato pienamente la spettanza dei canoni anche per le attività che hanno dovuto chiudere per limitare la diffusione del virus. Da alcune parti si era immaginato di far valere istituti quali l'eccessiva onerosità sopravvenuta o la impossibilità sopravvenuta per dispensare il conduttore dall'obbligo di pagamento del canone. Ma quegli strumenti sono previsti dalla legge, ammesso che ce ne siano gli estremi, per ottenere la risoluzione del contratto non certo per sospendere provvisoriamente i propri obblighi di pagamento del canone.

Pertanto anche per chi esercita attività commerciali non resta che eventualmente cercare di giungere ad un nuovo accordo con il proprietario, soprattutto se l'affitto precedente a causa delle restrizioni divenga tale da non permettere più di sostenere l'attività commerciale esercitata. Ma l'accordo in quanto tale presuppone, per sua stessa natura, il consenso di entrambe le parti. Chi si trova nell'impossibilità di pagare il canone quindi potrà avvalersi solo di una maggiore clemenza nella valutazione della gravità dell'inadempimento da parte del giudice in virtù della norma prevista dall'articolo 91 del "Cura Italia": ma in ciò non otterrà la dispensa dall'obbligo di pagare, potrà solo, alla fine, essere giustificato per il ritardo nel pagamento del canone.

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