Si deve pagare il canone degli affitti in corso?
Si deve pagare il canone degli affitti in corso?
Quanto invece alle attività commerciali che hanno dovuto subire un forzato stop, nessuna delle norme emanate in questo periodo ha mai sancito la legittimità del mancato pagamento del canone: il canone continua ad essere dovuto. Ciò anche senza considerare che la norma che ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per il pagamento del canone di marzo degli immobili classificati nella categoria C1 che ha ulteriormente confermato pienamente la spettanza dei canoni anche per le attività che hanno dovuto chiudere per limitare la diffusione del virus. Da alcune parti si era immaginato di far valere istituti quali l'eccessiva onerosità sopravvenuta o la impossibilità sopravvenuta per dispensare il conduttore dall'obbligo di pagamento del canone. Ma quegli strumenti sono previsti dalla legge, ammesso che ce ne siano gli estremi, per ottenere la risoluzione del contratto non certo per sospendere provvisoriamente i propri obblighi di pagamento del canone.
Pertanto anche per chi esercita attività commerciali non resta che eventualmente cercare di giungere ad un nuovo accordo con il proprietario, soprattutto se l'affitto precedente a causa delle restrizioni divenga tale da non permettere più di sostenere l'attività commerciale esercitata. Ma l'accordo in quanto tale presuppone, per sua stessa natura, il consenso di entrambe le parti. Chi si trova nell'impossibilità di pagare il canone quindi potrà avvalersi solo di una maggiore clemenza nella valutazione della gravità dell'inadempimento da parte del giudice in virtù della norma prevista dall'articolo 91 del "Cura Italia": ma in ciò non otterrà la dispensa dall'obbligo di pagare, potrà solo, alla fine, essere giustificato per il ritardo nel pagamento del canone.