Piccolo corso di diritto condominiale/25: Comproprietari e inquilini in assemblea

Comproprietari e inquilini in assemblea

di Carlo Callin Tambosi

Comproprietari e inquilini in assemblea

Tra i compiti del presidente dell’assemblea, come scritto nella precedente puntata, vi è quello di verificare se le persone che sono venute in assemblea abbiano o meno diritto di partecipare. L’assemblea, si è detto, è una riunione privata e terzi estranei non hanno diritto di parteciparvi. Il primo compito del presidente sotto questo profilo è quindi quello di verificare che all’assemblea partecipino solo soggetti legittimati dalla legge a venire in assemblea. Ma i problemi non si limitano all’esclusione dei soggetti che sicuramente sono estranei alla riunione.  Vediamoli.

Comproprietari dell’unità immobiliare

Una delle più frequenti situazioni è quella relativa alla partecipazione all’assemblea di un comproprietario di una unità immobiliare. L’appartamento può essere di proprietà di tre fratelli, ad esempio. Cosa fare se all’assemblea si presentano tutti e tre?  Nella versione riformata l’articolo 67 secondo comma delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede che “quando unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone queste hanno diritto ad un solo rappresentante che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice civile”. È chiaro quindi che il presidente non ha più quella funzione di procedere alla scelta anche tramite sorteggio tra più comproprietari della stessa unità immobiliare che pretendano tutti di partecipare all’assemblea, come previsto dal testo originario dell’articolo.

Oggi il presidente ha solo il diritto e il dovere di fare presente ai comproprietari che solo un rappresentante designato dalla comunione può partecipare alla riunione. È ovvio sul punto che il presidente abbia il diritto di considerare delegato a partecipare all’assemblea dagli altri comproprietari l’unico comproprietario che si presenti in riunione ma, nel caso in cui se ne presenti più d’uno e non vi sia consenso tra questi o gli stessi non deliberino chi incaricare a maggioranza, dovrà dedurre che nessuno di loro è stato designato nel rispetto della regola fissata dal codice, con l’obbligo quindi di escluderli tutti.
Quel che non è in discussione è, ma questo è chiaro a tutti, che il comproprietario designato vale per uno come teste e non per il numero dei comproprietari della unità immobiliare.

Inquilino in assemblea

Può capitare che alla riunione si presenti inquilino. L’inquilino, va ricordato, non deve essere destinatario di alcuna comunicazione dell’avviso da parte dell’amministratore di condominio. Però bisogna sapere che ai sensi dell’articolo 10 della legge sull’equo canone, che ancora oggi è in parte in vigore, l’inquilino ha diritto di voto in luogo del proprietario dell’appartamento nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. E inoltre ha il diritto di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Per cui all’interno di un ordine del giorno possono esservi dei punti per i quali ha richiesto il voto del proprietario ha altri per il quali è richiesto il voto dell’inquilino. E altri per i quali l’inquilino ha diritto di partecipare senza voto.
È bene quindi ricordare che l’inquilino è tra i soggetti che hanno diritto, ovviamente se nella riunione si discuterà almeno uno degli argomenti sopra indicati, alla partecipazione in assemblea.

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