Studentessa bocciata al Liceo ma il Tar annulla: con il Covid sono tutti promossi, anche lei

Promossa anche grazie al Covid 19, o meglio alla normativa nazionale e provinciale che di fatto ha reso quasi impossibili le bocciature nell’anno del lockdown e della didattica a distanza. Accade ad una studentessa di un liceo trentino che, per le molte assenza fatte durante l’anno, non era stata ammessa alla classe successiva benché il suo rendimento non fosse disastroso. Il Tar, accogliendo il ricorso dei genitori della minore assistiti dagli avvocati Carlo Callin Tambosi e Michele Busetti, ha annullato la non ammissione alla classe successiva.

«La vicenda - si legge in sentenza - riguarda una studentessa che ha frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 la classe (omissis) presso il Liceo (omissis) e, in sede di scrutinio finale, nonostante una valutazione complessivamente positiva, con due sole materie insufficienti, ottenuta nel primo quadrimestre, non è stata ammessa alla classe successiva. In particolare il Consiglio di classe, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio docenti in data - in merito ai casi di deroga alla normativa vigente sulle assenze, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per giustificare una deroga al monte ore di assenze annuali che la studentessa ha superato e per procedere quindi alla valutazione della medesima, difettando elementi sufficienti a tal ultimo fine».

Secondo i prospetti allegati al verbale del Consiglio di classe la percentuale di assenza della studentessa al 4 marzo 2020 era del 40% mentre era del 25% il 10 giugno 2020.

«Nel corso dell’anno scolastico - precisa la sentenza - la situazione della studentessa, che fin dall’inizio aveva evidenziato discontinuità nella frequenza delle lezioni, è stata oggetto di vari momenti di confronto tra la scuola e la famiglia. I genitori sono stati informati del fatto che l’elevato numero di assenze della figlia avrebbe potuto pregiudicare l’ammissione allo scrutinio finale. All’avvio del secondo quadrimestre i genitori e gli insegnanti dell’istituto scolastico avevano ipotizzato l’attivazione degli interventi personalizzati poiché la studentessa manifestava un crescente e forte stato d’ansia e di disagio, accumulando in ragione di ciò numerose assenze». Il piano di apprendimento personalizzato non è stato peraltro attivato, sia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha limitato le attività della scuola, sia per la mancata presentazione di un idoneo certificato medico riguardante la studentessa.

«Quest’ultima - rileva il Tar - non ha seguito pressoché totalmente le lezioni a distanza organizzate della scuola, non accogliendo gli inviti alla partecipazione formulati dagli insegnanti e manifestando inoltre un impegno modesto nello studio, come del resto confermano la mancata consegna dei compiti e le valutazioni ottenute in alcune verifiche orali». In questa situazione secondo il collegio docenti non c’erano elementi sufficienti per valutare la studentessa.

Ma in soccorso della studentessa è arrivata la normativa sul Covid 19: «Invero - sottolineano i giudici - per l’anno scolastico 2019/2020, conseguentemente alla disciplina speciale derivante dall’aggravarsi della situazione epidemiologica che ha condotto alla sospensione delle attività didattiche in presenza e all’attivazione della didattica a distanza, in Provincia di Trento, coerentemente a quanto previsto in tutto il territorio nazionale con l’ordinanza del Ministero dell’istruzione n. 11 del 16 maggio 2020, l’ammissione dello studente alla classe successiva è disposta in ogni caso: vale a dire, indipendentemente dall’aver frequentato non meno dei tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento previsto dai piani di studio».

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