Legittima difesa: Mattarella promulga la nuova legge ma segnala errori al Parlamento
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Qui di seguito il testo: «Ho promulgato in data odierna la legge recante: “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità. Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce nè attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.
L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.
Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.
Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poichè - come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 - «gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina».
In sostanza dalle osservazioni del Capo dello Stato emergono questi concetti: la condizione di «necessità» che non può essere abolita dalla nuova legge perchè sarebbe contraria ai principi costituzionali. In altre parole perchè la difesa sia legittima deve continuare a sussistere la necessità di difendersi da un pericolo attuale (ossia in atto, contemporaneo) di un’offesa ingiusta.
L’introduzione del concetto di «grave turbamento» non può essere invocato «soggettivamente» da chi ha sparato. Se fosse una scriminante sempre e comunque ognuno che ha sparato potrebbe dire di essere stato in stato di grave turbamento per evitare il processo per eccesso di legittima difesa. Bisogna invece che questo stato di grave turbamento sia riconosciuto oggettivamente.
Nella missiva vengono anche segnalati due errori materiali: alcune garanzie fornite dalla legge per chi si è avvalso della legittima difesa non vengono estese al di fuori del domicilio (per esempio se si viene aggrediti per strada) nè al reato di rapina (che è ben più grave di quello di furto o di scippo).