Pedofilia, il Papa abolisce il segreto pontificio su abusi
Papa Francesco ha abolito il “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. E’ l’effetto del Rescriptum ex audientia pubblicato oggi con cui si promulga un’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”. All’articolo 1 si prevede infatti che «non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti» in materia di abusi su minori, di cui nel Motu proprio “Vos estis lux mundi” e nelle norme “de gravioribus delictis”.
Il Papa ha anche stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l’età di 18 anni, e non solo 14 com’era finora. È l’effetto di un Rescriptum ex audientia pubblicato oggi con alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”. L’altra modifica riguarda l’abolizione della norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore, nelle cause per abusi in sede di Tribunali diocesani e Dottrina della fede, doveva essere adempiuto da un sacerdote. Ora potrà essere un laico.
La nuova Istruzione prevede anche, all’articolo 2, che «l’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti». L’articolo 3 specifica che «nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 õ2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte»: in sostanza, la soggezione di questi delitti al “segreto pontificio” viene fatta regredire al semplice “segreto d’ufficio” previsto a tutela della buona fama delle persone coinvolte. In ogni caso, secondo l’articolo 4, «il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili». Il che comporterà una migliore collaborazione con le magistrature dei diversi Stati e anche un più agevole espletamento dell’”obbligo di denuncia” da parte dei superiori nei casi di abusi, già previsto dalle altre normative introdotte da papa Francesco.
«A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni», prevede infine l’articolo 5, «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa».