La truffa delle mascherine: l’Antitrust multa due società per 450 mila euro. La replica: tutto in regola
L'accusa: promuovevano i dispositivi «U-Mask» come dispositivi medici, vantando proprietà superiori che non possedevano: pratica «con modalità ingannevoli e aggressive», ma la ditta rigetta l'ipotesi
ROMA. L'Antitrust ha concluso l'istruttoria nei confronti delle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy, irrogando sanzioni complessive per 450.000 euro. Per oltre un anno, spiega l'Agcm, le due società hanno promosso online le mascherine chirurgiche biotech "U-Mask", registrate come dispositivi medici, equiparandole "indebitamente" a facciali filtranti di efficacia superiore, quali i dispositivi di protezione individuale FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide, certificate in autonomia.
Secondo l'Autorità si tratta di una pratica posta in essere "con modalità ingannevoli e aggressive".
Inoltre, rileva l'Antitrust, fino a fine febbraio 2021, le condizioni generali di contratto erano disponibili solo in lingua inglese e veniva vantata un'inesistente approvazione della mascherina da parte del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si tratta dunque di "una pratica posta in essere con C, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull'effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute e, dall'altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all'acquisto del prodotto", in violazione del Codice del consumo.
La replica.
Un comunicato aziendale ci spiega: "U-Earth non ha mai commercializzato mascherine dannose per la salute né ha mai ingannato, né inteso ingannare i consumatori. Anche per questi motivi, la Società contesterà le conclusioni raggiunte dall’Antitrust con il provvedimento odierno circa la comunicazione asseritamente ingannevole ai consumatori delle attività di promozione e vendita della U-Mask, e presenterà ricorso al TAR del Lazio per il suo annullamento, certa della correttezza del proprio operato e della piena conformità delle mascherine alla normativa di settore. Il TAR del Lazio, peraltro, si è espresso già a favore della Società, annullando il provvedimento del Ministero della Salute di ritiro dal mercato della mascherina.
Inoltre, quanto alla comparazione della U-Mask con le mascherine di tipo FFP2 e FFP3, si sottolinea che l’azienda non ha mai affermato che la mascherina avesse le stesse caratteristiche delle mascherine di tipo FFP2 o FFP3; anzi, ha sempre espressamente chiarito come la mascherina fosse registrata come semplice Dispositivo Medico di Classe 1 e non come DPI. La società ha soltanto inteso illustrare la migliore efficacia della U-Mask rispetto alle normali mascherine chirurgiche e le ulteriori specificità che ne caratterizzano le capacità di filtrazione e anti-proliferazione assente nei DPI usa e getta.
Inoltre, le qualità protettive della mascherina sono state oggetto di molteplici e comprovati test, svolti da autorevoli laboratori e soggetti certificatori terzi. In particolare, con riferimento alla contestata efficacia protettiva fino a 200 ore della mascherina, le performance della stessa sono state certificate da indagini specifiche svolte sempre da laboratori terzi e autorevoli come il Laboratorio Sana e il Laboratorio Microbe Investigations AG di Zurigo, specializzati in analisi su materiali antivirali.
In merito all’asserita inesistente approvazione da parte del Ministero della Salute, si sottolinea che la U-Mask è stata sempre regolarmente registrata.
Sempre sino alla fine dello scorso febbraio, le due società, lamenta ancora l'Autorità, "non rispettavano la disciplina in tema di informazioni precontrattuali per il consumatore nei contratti a distanza, non fornendo le previste indicazioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso del consumatore, alla garanzia legale di conformità e alla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso in violazione dell'articolo 49 del Codice del Consumo, e, in violazione dell'articolo 66-bis dello stesso Codice, non rispettavano la norma relativa all'inderogabilità del foro del consumatore".
Considerando la gravità e la durata delle violazioni del Codice del Consumo e anche l'elevato numero di consumatori coinvolti per via dell'utilizzo di internet, l'Autorità ha irrogato in solido a U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l. sanzioni amministrative pari a 400.000 euro per la pratica commerciale scorretta e a 50.000 euro per le condotte illecite inerenti ai diritti dei consumatori nei contratti".