Viaggi / Il caso

Antitrust, Ryanair rimborserà i costi extra del check-in addebitati ai passeggeri

La compagnia irlandese si è impegnata a rimborsare oltre un milione e mezzo di euro ai consumatori che hanno dovuto pagare l'aggravio in caso di mancato check-in online entro il termine di scadenz. L'Autorità ha chiuso con impegni l'istruttoria avviata nei confronti della società per possibile pratica commerciale scorretta

ROMA. Ryanair si è impegnata a rimborsare oltre un milione e mezzo di euro ai consumatori che hanno sostenuto costi extra del check in.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l'istruttoria avviata nei confronti della società per possibile pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del consumo.

Secondo quanto contestato in sede di avvio, le indicazioni fornite dalla compagnia aerea sulle condizioni applicabili al check-in online potevano risultare ingannevoli, perché non informavano adeguatamente i consumatori sul periodo di disponibilità del servizio e sul possibile aggravio di costi in caso di mancato check-in online entro il termine di scadenzan apposito gruppo di lavoro per ac fissato da Ryanair.

Nell'agosto scorso, il Consiglio di Stato si era espresso su un altro aspetto: aveva confermato il no agli extra-costi previsti sui biglietti aerei per gli accompagnatori dei passeggeri speciali, ovvero i minori di 12 anni e i disabili.

Una sentenza ha respinto un appello proposto da Ryanair Dac per sollecitare la riforma della decisione a lei sfavorevole pronunciata dal Tar del Lazio nel novembre 2022.

In sostanza, la questione oggetto del giudizio concerneva l'applicazione di un costo extra (ulteriore rispetto al costo già sostenuto per l'acquisto del biglietto) per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo dei velivoli, e relativamente all'applicazione di tale costo extra anche per il posto dell'accompagnatore dei minori di 12 anni oltreché delle persone con mobilità ridotta.

In esito alla presentazione di un esposto da parte del Codacons, l'Enac costituì un apposito gruppo di lavoro per accertare la correttezza e la legittimità di tale policy.

A conclusione dell'istruttoria fu deciso l'obbligo per le compagnie aeree di assegnare gratuitamente all'accompagnatore di persone con difficoltà motoria ovvero dei bambini sino a 12 anni un posto vicino. Ryanair impugnò il tutto al Tar del Lazio, in particolare nella parte in cui l'obbligo fu previsto anche con riferimento al posto dell'accompagnatore dei minori; il ricorso fu respinto.

    Per il Consiglio di Stato "come ritenuto dal primo giudice, la vicinitas, da mero onere atto ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di trasporto in condizioni di sicurezza, assume la configurazione di vero e proprio obbligo nell'eventualità in cui il vettore non sia in grado di assicurare una modalità alternativa di tutela della sicurezza delle SCP (ovvero delle Special Categories of Passengers, ossia minori e passeggeri con ridotta mobilità. Ndr)".

La modalità alternativa di garanzia della safety "potrebbe infatti consistere esclusivamente, come ben evidenziato dal primo giudice, nell'affiancamento al passeggero appartenente all'indicata categoria di un assistente di volo; soluzione questa di difficile applicazione, comportando un costo notevole a carico delle compagnie aeree".

Ciò posto, secondo i giudici di Palazzo Spada "la safety assicurata dalla vicinitas dell'accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. La necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all'obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento". 

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