Vendita dell'appartamento in condominio e sorte delle spese
Con la sentenza n. 15547 del 22 giugno 2017 la Cassazione ha stabilito che le spese straordinarie vanno a carico di chi era condomino al momento della loro deliberazione. Invece è irrilevante il momento in cui le spese vengono ripartite a consuntivo.
Nel caso deciso dalla Cassazione pochi giorni fa un condomino si voleva opporre al pagamento di somme che erano state rendicontate e ripartite dopo che lui aveva venduto.
La sua opposizione è stata perdente. Le spese erano state deliberate quando lui era condomino e quindi deve pagarle lui.
Questo principio è stato già affermato dalla cassazione in molte altre sentenze.
Possiamo quindi ricordare a chi fanno carico, tra acquirente e venditore, le spese condominiali nei periodi anteriori e successivi alla vendita stessa.
Ma occorre anche ricordare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 disp.att.c.c. , "chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".
E anche che "chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente." (art. 63 disp att. c.c. comma 4). Questa regola non modifica quella sopra vista di spettanza finale della spesa ma prevede una solidarietà a vantaggio del condominio.