Sbronzo in auto, reato estinto Ma la macchina finisce all'asta
Il giudice di pace ha respinto il ricorso con cui chiedeva la revoca del provvedimento di confisca del veicolo
Ha causato un incidente stradale ed è risultato positivo all’alcoltest. Morale: denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente sospesa e veicolo confiscato. Il capitolo penale si è concluso senza troppi danni: reato estinto per esito positivo della messa in prova e revoca del decreto penale di condanna. A quel punto l’automobilista già si vedeva di nuovo alla guida della sua automobile. Ma il giudice di pace ha respinto il ricorso con cui chiedeva la revoca del provvedimento di confisca del veicolo, rilevando che l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Dunque, addio macchina, che finirà all’asta. La vicenda finita davanti al giudice di pace di Trento Antonio Paolo Arman parte nel maggio 2014, quando il ricorrente causa un incidente stradale senza feriti. L’automobilista, sottoposto ad alcoltest, risulta positivo: prima di mettersi alla guida aveva bevuto e non poco, visto che il valore riscontrato era superiore all’1,50, a fronte di un limite dello 0.50. A quel punto per l’uomo scattano la denuncia per guida in stato di ebbrezza (se il tasso alcolemico supera 1,50 grammi per litro sono previste l’ammenda da 1.500 a 6000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno), la sospensione della patente e la confisca del veicolo.
Sul fronte penale, come spesso avviene nei casi di guida in stato di ebbrezza, la difesa ha chiesto la messa alla prova. Il lavoro di pubblica utilità, cioè la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, è un istituto largamente utilizzato per reati minori, perché prevede l’estinzione del reato qualora l’imputato superi positivamente il periodo destinato ai lavori socialmente utili. E così è stato per il trentino.
Il ricorrente ha infatti ricordato che il Tribunale di Trento nel febbraio 2015 aveva dichiarava il reato estinto per esito positivo della messa in prova e revocato il decreto penale di condanna. Nonostante la sentenza fosse divenuta irrevocabile il 21 marzo 2015 - la denuncia del ricorrente - il Commissariato del governo aveva disposto la confisca del veicolo. Da qui la richiesta di sospendere l’ordinanza del 26 marzo relativa alla confisca del mezzo e tornare in possesso del veicolo.
Il Commissariato del governo, per parte sua, si era opposto, replicando che il provvedimento fosse legittimo. Una linea condivisa dal giudice di pace, che ha respinto il ricorso, ribadendo che l’estinzione del reato per esito positivo della messa in prova «non pregiudica l’applicazione di sanzioni amministrative ove previste. La precisione cristallina della norma - si legge in sentenza - non consente interpretazioni diverse da quelle intese dal resistente che ha applicato la sanzione amministrativa correttamente, essendo atto dovuto».