Revisioni, arriva il Certificato che garantisce i km percorsi
Il ministero dei Trasporti ha tempo fino al prossimo 20 maggio per recepire la direttiva europea
Il ministero dei Trasporti ha tempo fino al prossimo 20 maggio per recepire la direttiva europea 2014/45 che regola la revisione periodica delle auto e che - a tutela dei consumatori - prevede l’istituzione del Certificato di revisione contenente i dati rilevati in sede di controllo, compreso il chilometraggio.
Lo sottolinea Raffaele Caracciolo, responsabile del settore auto dell’Unione Nazionale Consumatori. «Nell’ottica di una drastica riduzione degli incidenti mortali - spiega Caracciolo - la citata direttiva europea stimola gli Stati membri dell’Unione a migliorare le revisioni periodiche dei veicoli con regole più severe sia per il personale che effettua gli interventi sia per il proprietario dell’auto che diventa garante dello stato della sua vettura».
Quanto è stato stabilito dalla Ue prevede che il recepimento nell’ordinamento italiano avvenga entro il 20 maggio 2017 e la piena operatività delle disposizioni dal 20 maggio 2018.
«È quindi importante - ha dichiarato Caracciolo - che il ministero dei Trasporti si attivi velocemente per stabilire una efficace regolamentazione della materia a tutela dei consumatori e della leale concorrenza degli operatori. Grazie al recepimento della direttiva 2014/45 la registrazione della percorrenza del veicolo, e quindi il chilometraggio percorso, diventa un obbligo di legge che dovrebbe ridurre le frodi che sono ancora molto frequenti nella vendita delle auto usate».
Le nuove norme in tema di revisioni - dettaglia il periodico Pneurama - presentano diverse novità come l’allargamento delle categorie dei veicoli con obbligo di revisione, con inclusione dei rimorchi sopra 3,5 tonnellate, dei trattori a ruote T5 con velocità massima superiore a 40 km/h e, dal 1 gennaio 2022, di tutti i veicoli a 2 e 3 ruote sopra a 125 cc.
Nessuna novità sulla frequenza di revisione: rimane il regime 4-2-2 in vigore (dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni) con la sola eccezione di taxi e ambulanze che hanno l’obbligo della revisione annuale.
Unica aggiunta nelle nuove norme è la facoltà data agli Stati membri di inasprire la frequenza di revisione per veicoli incidentati, alterati o modificati, al momento del passaggio di proprietà, in caso di grave rischio stradale e, infine, in caso di superamento del chilometraggio di 160.000 km.
La direttiva dedica molta attenzione alla qualità delle revisioni e alla necessità di evitare qualsiasi conflitto di interessi tra chi esegue la revisione e chi si occupa di riparazioni. Gli allegati IV e V elencano regole ben precise di indipendenza e criteri molto stretti di supervisione da parte dell’Autorità governativa. Il concetto è che «gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il sistema nazionale consente di autorizzare a effettuare controlli tecnici soggetti privati, compresi quelli che effettuano anche riparazioni di veicoli».