Cacciatore rubò benzina nel 1979 No al porto d'armi, ma il Tar rivede
Un cacciatore rischiava di perdere per sempre la licenza di porto fucile per aver rubato, negli anni Settanta quando era diciottenne, due litri di benzina e per essere stato condannato nel 1983 per il reato (ormai obsoleto visto che «la naja» non esiste più) di «procurata infermità al fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare».
Il Tar però ha annullato il decreto con cui il Questore aveva disposto il rigetto della domanda di rinnovo presentata dal cacciatore, difeso dagli avvocati Andrea Antolini e Andrea Valorzi.
La questione è complessa da un punto di vista giuridico, come dimostrano le diverse, e non sempre univoche, pronunce in materia da parte del Consiglio di Stato che il Tar cita in sentenza.
Il Tar ricorda che laddove il giudice penale non abbia provveduto alla conversione della pena detentiva in pecuniaria o all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto perché questi benefici all’epoca non erano ancora stati introdotti, «nulla osta ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici stessi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza prima, ossia in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi, e da parte del giudice amministrativo poi».
Secondo il Tar quindi «il Questore non poteva disporre, automaticamente e senz’altro rilievo o osservazione, il diniego di rinnovo della licenza, sul presupposto dell’esistenza di un reato ostativo, ma avrebbe piuttosto dovuto valutare, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta dall’articolo 43 del Tulps, se il ricorrente desse o meno “affidamento di non abusare delle armi”, tenendo conto di elementi quali l’epoca remota delle due condanne, la riabilitazione nel frattempo intervenuta e la condotta complessiva successivamente tenuta dal ricorrente medesimo». Il ricorso è stato quindi accolto e l’atto impugnato annullato.