Tribunale: madre disoccupata deve pagare il 50% delle spese universitarie del figlio
Una madre disoccupata dovrà contribuire alle spese per mantenere agli studi universitari il figlio 23enne. Lo ha stabilito il Tribunale di Trento accogliendo le richieste del padre del ragazzo che già provvede con la sua modesta pensione al mantenimento. La madre, che dopo la separazione del 2006 convive con un nuovo compagno da cui ha avuto un altro figlio, dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie del ragazzo. Dunque spese mediche, ma anche scolastiche. In particolare l'iscrizione all'Università (il giovane frequenta un impegnativo corso di studi presso una facoltà del Veneto), l'acquisto di libri, ma anche spese accessorie come vitto, alloggio e viaggio.
Dopo la separazione il padre si era reso disponibile a sostenere per intero le spese di mantenimento del ragazzo che vive con il papà. Tutto ciò non senza sacrifici visto che il genitore è pensionato e riceve un modesto assegno di 900 euro al mese con cui è già difficile vivere, figuriamoci pagare spese universitarie fuori provincia. Il padre, assistito dall'avvocato Claudio Tasin, nel dicembre del 2015 faceva ricorso al Tribunale chiedendo che fosse posto a carico dell'ex coniuge la metà delle spese straordinarie. Richiesta a cui la donna si opponeva: non solo insistette affinché le spese universitarie venissero poste per intero sulle spalle dell'ex marito, ma voleva anche un assegno divorzile mensile di 300 euro. Assegno a cui la donna ha poi rinunciato nella sua comparsa conclusionale visto che la nuova convivenza e la nascita di un altro figlio facevano venir meno il diritto all'assegno di mantenimento.
Restava dunque il braccio di ferro giudiziario sulle spese universitarie del ragazzo. «Il pacifico stato di disoccupazione della madre - scrive il Tribunale accogliendo la ragioni del padre - non è senz'altro idoneo ad esimerla dal contribuire al mantenimento del figlio, rectius al pagamento solo del 50% delle spese straordinarie. L'obbligo di mantenimento dei figli ricomprende infatti anche l'obbligo strumentale di attivarsi per dotarsi di quanto necessario per adempiere». I giudici ricordano che «sussiste in capo al genitore il dovere di attivarsi al fine di essere in grado di fronteggiare gli obblighi su di lui gravanti». La madre dovrà quindi darsi da fare per cercare un lavoro così da poter contribuire alle spese per gli studi. «Un genitore - si legge in sentenza - che sia ancora giovane, in buona salute e che abbia la capacità lavorativa e quindi sia in condizione di poter trovare un lavoro, anche se ha delle difficoltà economiche, non può sottrarsi agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori».