Falsicava le firme del padre correntista Dipendente licenziata dalla banca

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla natura risarcitoria dell’indennizzo per il mancato reintegro, rischia di dover restituire alla Cassa rurale di Trento oltre 40 mila euro la dipendente cacciata per aver falsificato le firme del padre, correntista presso lo stesso istituto di credito. Il licenziamento, che risale al luglio del 2013, è stato ritenuto legittimo con sentenza definitiva della Corte d’appello di Trento dell’ottobre del 2015. Ma quando il datore di lavoro ha chiesto all’ex dipendente di restituire le somme percepite nelle more del giudizio, si è aperto un nuovo fronte davanti alla Corte Costituzionale.


Per capire i contorni di questo particolare contenzioso di lavoro occorre fare un passo all’indietro. A seguito di alcuni messaggi di “alert” avviati da Cartasì per il superamento del massimale, la Cassa rurale di Trento avviò degli accertamenti a carico della dipendente titolare del conto. Emergeva che la donna negli ultimi mesi spendeva, in larga parte per beni voluttuari come vestiti e gioielli, più di quanto guadagnava: 32 mila euro circa spesi in 10 mesi a fronte di uno stipendio mensile di 2.400/2.500 ero.

La banca scopriva come il conto personale della dipendente venisse alimentato da bonifici proveniente dal conto intestato al padre della donna. Attraverso una perizia calligrafica, la Cassa rurale accertava che la sua dipendente aveva falsificato alcune firme del padre per fare i trasferimenti sul suo conto, ma anche per attivare alcune fideiussioni. Ne seguì un licenziamento per giusta causa.


La dipendente, all’epoca difesa dal compianto avvocato Ottorino Bressanini (è poi subentrata l’avvocato Maria Cristina Osele), impugnò il licenziamento lamentando la presunta natura discriminatoria. Il giudice Giorgio Flaim, con ordinanza, ordinò il reintegro della dipendente. Il magistrato non riconobbe la natura discriminatoria, ma sostenne che le condotte contestate non erano tali da pregiudicare il vincolo fiduciario: in sostanza la sanzione del licenziamento sarebbe stata sproporzionata.

Decisiva era stata la deposizione del padre della dipendente che aveva di fatto ratificato le condotte della figlia sottolineando che i prelievi erano stati da lui autorizzati: «Io risposi a mia figlia che poteva fare quello che voleva, preciso che in mia figlia avevo e ho piena fiducia.... Mia figlia mi disse che le servivano 10.000 euro io le dissi che poteva anche prenderseli tutti, riferendomi ai soldi che io avevo in banca...». Il padre precisava di essere stato lui a chiedere alla figlia, in alcune occasioni, di firmare per suo conto la documentazione bancaria che lo riguardava. Proprio i particolari legami familiari e affettivi in cui erano maturati i falsi, secondo il giudice portavano ad escludere che la dipendente potesse reiterare le sue condotte illecite. Il ricorso della dipendente veniva dunque accolto con ordine di reintegro.


I successivi gradi di giudizio accoglievano però le ragioni dell’istituto di credito. Sia la sentenza del Tribunale (giudice Monica Attanasio), sia la sentenza della Corte d’appello (presidente Fabio Maione) davano ragione alla Cassa rurale, difesa dall’avvocato Filippo Valcanover.


Il Tribunale in particolare segnalava come i comportamenti contestati alla dipendente avessero rilievo anche penale (con ipotesi di falso in scrittura privata e truffa). I giudici d’appello sottolineavano invece la particolare gravità delle firme false apposte sulle fideiussioni, aspetto che da solo bastava a pregiudicare il rapporto fiduciario con l’istituto di credito. «La gravità della condotta - si legge sulla sentenza poi passata in giudicato - che si è tradotta in un comportamento di inganno attraverso un falso diretto ad un vantaggio proprio in palese contrasto con gli interessi del datore di lavoro, è stata tenuta con un abuso della propria posizione e, indiscutibilmente, in violazione di disposizioni vitali per il corretto svolgersi della attività bancaria».


Ora la dipendente dovrà risarcire alla Cassa rurale circa 40 mila euro ricevuti nelle more del giudizio. L’istituto di credito aveva infatti «scommesso» sulla propria vittoria in giudizio, lasciando a casa la dipendente ma pagandole lo stipendio. Ma con la vittoria del datore di lavoro la dipendente deve restituire il denaro in quanto - ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza che interviene sulle modifiche all’articolo 18 apportate dalla legge Fornero -l’indennizzo ha natura risarcitoria e non retributiva. Ma la stessa Consulta nelle ultime righe della sua sentenza indica alla dipendente una possibile, ma certo non agevole, via d’uscita: il lavoratore può sempre avanzare una richiesta risarcitoria all’ex datore di lavoro «per il danno conseguente al mancato reinserimento nell’organizzazione del lavoro» nel periodo compreso tra l’annullamento del licenziamento e la successiva riforma.

comments powered by Disqus