Incidente stradale da ubriachi La revoca patente dura di più
La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza nel caso in cui si provochi un incidente stradale - che ha una durata di tre anni, in base a quanto prevede il Codice della Strada - deve decorrere non dalla data dell’incidente, quando comunque scatta il ritiro del documento di guida, ma «da quando la sentenza penale di condanna è passata in giudicato».
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n.13508/19, accogliendo il ricorso del Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Trento contro un cittadino che si era rivolto al Giudice di Pace di Rovereto per contestare la revoca della patente fatta «decorrere dalla data di notifica» della revoca stessa e non dal giorno dell’incidente e del ritiro del documento di guida.
Il ricorrente, infatti, lamentava che «illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento stesso (5/9/2014), anzichè da quella del ritiro della patente (15/12/2013).
La Cassazione ha però introdotto un termine nuovo. «Il provvedimento di revoca - scrive nella sentenza - non viene in esistenza prima che il Giudice Penale lo pronunci: e logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente, dunque - conclude la Suprema Corte - è pertanto un atto ad efficacia istantanea adottabile dell’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato».