La nuova ordinanza di Fugatti: mascherine anche dai 3 anni, norme per bar e mercati, zone "rosse" - IL TESTO COMPLETO

E' stata pubblicata la nuova ordinanza (numero 54) del Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti: essa prevede un ulteriore inasprimento delle misure anti Covid.

Si intitola: 

Misure anti-assembramento e di prevenzione generale in materia di Covid-19.

Ferme restando le misure statali e provinciali di contenimento del rischio di diffusione del virus, nonché i vari protocolli linee guida di settore, a decorrere dal giorno 16 novembre 2020 e fino al giorno 03 dicembre 2020, con riferimento a tutto il territorio provinciale sono adottate le seguenti e ulteriori misure:

1) è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie al di fuori dell’abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilita incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni. Sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, resta confermato altresi l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia di età 3-6 anni;

2) è consentito svolgere l’attività sportiva o attività motoria all’aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso tali attività devono essere svolte al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della citàa e delle localiàa turistiche.

3) l’accesso agli esercizi commerciali di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare o per nucleo di soggetti conviventi, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;

4) l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata, è conse tita nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all’aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibile i confini dell’area adibita alla vendita:

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;

d) applicazione dei protocolli linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento;

5) è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi:

6) in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione: - il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti; i tavoli nelle aree di somministrazione dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell’altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l’uno verso l’altro e siano distanziati da almeno 1 metro, salvo oggetti conviventi. Il rapporto persone superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione; - il buffet non è consentito; - i menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’estero dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore; l’asporto deve essere effettuato solo su prenotazione ed è possibile accedere nella
zona di consegna 1 solo cliente alla volta:

7) le prescrizioni di cui al punto precedente non si applicano alle attività di ristorazione svolte
all’interno delle strutture ricettive per i clienti che alloggiano in dette strutture, per le quali attività continuano ad applicarsi quanto prescritto in materia dai protocolli linee guida ad oggi vigenti e dal Dpcm 3 novembre 2020 (ossia, ai sensi di quest’ultimo, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati);

8) in tutti i luoghi di culto deve essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri, nel rispetto
della capienza massima prevista dai protocolli statali e dalle misure provinciali (per le chiese di culto cattoliche, si veda la capienza massima di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 25 agosto 2020, prot. n. 516106);

9) nei giorni di domenica, prefestivi e festivi sono adottate le seguenti limitazioni:
a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) le grandi e medie strutture di vendita (e strutture equiparate), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;
b) nei giorni festivi è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;
c) nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto alla precedente lett. b), è vietata anche la vendita di generi alimentari;

Applicazione per analogia delle misure previste dall’art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:

10) nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 e superiore al 3% della popolazione resi
dente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), cosi come attestato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano per analogia le misure di cui all’art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020 (si veda l’all.to 1 alla presente ordinanza), a differenza di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lett. f) del predetto Dpcm, si dispone nei predetti Comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori, si preveda la misura che le persone provenienti da “zone a rischio” non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei Comuni di cui al presente punto, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto nell’allegato 1 alla presente;

11) nei Comuni di cui al punto precedente si applicano, oltre alle misure di cui all’art. 3, comma
4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le misure della presente ordinanza, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;

12) le misure di cui ai due punti precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

SI RACCOMANDA

13) ai soggetti sopra i 70 anni, è fortemente raccomandato di evitare centri di possibile aggrega
zione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da “restoacasapassoio”; se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell’esercizio dopo le prime 2 ore di apertura.

 

L'ORDINANZA 54 

 

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