Covid / Norme

Nuova ordinanza di Fugatti: obbligo di vaccino per i Vigili del Fuoco (ma non per i volontari), e linee guida per gli impianti da sci - IL TESTO COMPLETO

Le nuove norme che recepiscono ulteriori azioni per contenere il Covid: dai laboratori autorizzati ai tamponi alle funivie, dagli asili alle forze di polizia e di emergenza: leggi le novità

TRENTO. E’ stata firmata oggi la nuova ordinanza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti (la numero 83). Introduce ulteriori misure per il contenimento del Covid, con l’obbligo vaccinale esteso a Forestali e Vigili del Fuoco della Provincia (ma per i volontari no, basterà il Green pass), ma anche norme per l’apertura degli impianti da sci (al 50% per cento di capienza se non mettono l’obbligo di Green Pass, all’80% con la certificazione).

L’ordinanza si intitola «Specificazione in merito alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 26 novembre  2021, n. 172 in materia di estensione dell'obbligo vaccinale »

VIGILI DEL FUOCO.

1) dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, previsto per il personale del comparto della difesa, 

sicurezza e soccorso pubblico dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, che ha introdotto l'articolo 4-ter al decreto legge n. 44 del 2021, si applica anche agli appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia autonoma di Trento e al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento; 

2) l'obbligo vaccinale non si applica ai componenti dei Corpi volontari dei Vigili del fuoco della 

Provincia Autonoma di Trento, fermo restando l'obbligo, ai fini dell'espletamento delle attività loro proprie, di possedere comunque una delle certificazioni verdi Covid-19; 

- Istituzione dell'elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il 

rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 

3) di istituire, presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l'elenco provinciale delle strutture 

che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi Covid-19, abilitate alla comunicazione dei risultati dei test rapidi tramite l'applicativo informatico predisposto all'uopo dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per il successivo inserimento nel sistema di notifica dell'esito; 

4) di dare mandato all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di approntare la modulistica 

relativa alla domanda di iscrizione a detto elenco (i cui elementi essenziali costituiscono l'All.to 1 alla presente ordinanza); tale domanda deve essere inviata dai soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica abilitazioniesterni@apss.tn.it. Verificata la completezza della domanda di cui sopra e preso atto della dichiarazione d impegno sottoscritta da parte del titolare o direttore o legale rappresentante della struttura, concernente il rispetto delle misure di sicurezza minime richieste (All.to 1 parte integrante e sostanziale della presente), l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari abiliterà il soggetto richiedente all'accesso all'applicativo informatico di cui al punto 3) e assicurerà che tutte le strutture che accedono a tale applicativo siano regolarmente iscritte all'elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi covid-19; 

5) le competenti strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Dipartimento di 

Prevenzione di APSS) e provinciali (Dipartimento Salute e Politiche Sociali) effettuano attività di monitoraggio e vigilanza, anche mediante sopralluoghi sul campo, ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle procedure richieste per l'effettuazione dei testi antigenici rapidi in condizioni di sicurezza; 

Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all'aperto 

6) nell'ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all'aperto, svolti 

da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici, al fine dell'applicazione della disciplina in materia di certificazione verde Covid-19, si chiarisce che per ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all'aperto, al fine di contrapporla a quella al chiuso, deve intendersi la ristorazione o la somministrazione di pasti e bevande svolta in una struttura anche con un solo lato libero (lato libero che può essere rappresentato anche dall'assenza del tetto): il lato libero può prevedere la presenza di balaustre, fioriere o barriere che non possono però avere un'altezza superiore a 90 cm; 

Disposizioni per la gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi, culturali 

sportivi e di socializzazione per bambini e adolescenti età 3 mesi /17 anni 

7) alle attività educative, ludico-ricreative, culturali-sportive e di socializzazione erogate sull'intero 

territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da ente pubblico, associazioni di qualsiasi natura, cooperative sociali, organismi imprenditoriali in forma privata, enti accreditati per l'utilizzo di buoni di servizio FSE, auto-organizzazione familiare, ed in forma di volontariato, si applicano le disposizioni e le linee guida adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia n. 81/2021 e 74/2021 (per i criteri previsti per il pernottamento per minori di età superiore ai 6 anni) e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 luglio 2021, in relazione all'età dei minori coinvolti e alla tipologia di servizio e nel rispetto di eventuali protocolli di settore. I parametri di erogazione dei servizi riferiti al numero di minori per operatore rimangono quelli stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020 così come modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020 e recepiti nelle Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambinile e adolescenti, approvate con Deliberazione della Giunta provinciale di data 16 aprile 2021; 

IMPIANTI DI RISALITA

8) in materia di impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, per tutte le 

stagioni (compresa quella sciistica), si applicano le misure di cui al contenuto dello stralcio delle Linee guida in materia di "Impianti di risalita" (si veda l'All.to 2 parte sostanziale e integrante della presente), licenziate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 novembre 2021; 

Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona 

9) in materia di misure anti-covid, per l'utilizzo delle Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona si 

applica la disciplina prevista per i mezzi del settore di trasporto pubblico locale dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 (recante "Adozione delle Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico" e successive eventuali modifiche e integrazioni), compresa la misura relativa al coefficiente di riempimento in base alla colorazione delle zone (in zona bianca, non superiore all'80% dei posti consentiti), nonché la previsione di cui all'art. 9-quater, comma 1 lett. e-ter), del decreto legge n. 52 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021, che dispone l'accesso ai mezzi di trasporto locali esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid di cui all'art. 9, comma 2, del succitato decreto legge n. 52/2021 (quest'ultima previsione a partire dal 6 dicembre 2021 e fino alla relativa data di cessazione, così come disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 172 del 2021); 

Disposizioni finali 

10) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente e 

fino al giorno 31 dicembre 2021 (salvo ove presenti termini diversi, anche ai sensi della normativa nazionale), restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate; 

LE LINEE GUIDA PER GLI IMPIANTI

Indicazioni di carattere generale 

Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. 

Allo stato attuale, l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. L'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l'acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l'accesso agli impianti di cui all'articolo 9 quater, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento). I gestori degli impianti di risalita per i quali l'accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 informano gli utenti, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde prevista dall'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione. 

In zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l'apertura degli impianti di risalita, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze. 

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, compreso l'obbligo del 

la certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dell'utente stesso. 

Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. 

Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o dispositivi che conferiscono superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone. 

Vendita titoli di viaggio 

Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati. 

Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche. 

Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, differenziando se possibile i percorsi di ingresso/uscita all'area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone. 

Devono essere resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell'accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici) 

Trasporto 

In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto). - impianti chiusi (funivie, cabinovie): portata massima all'80% della capienza del veicolo  con uso obbligatorio di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). La portata è ridotta all'80% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. 

Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, 

sempre nel rispetto d'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). 

I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile. 

In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare. 

Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

 

Ordinanza n 83 PATN 

 

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