Il testo va in aula lunedì prossimo 13 dicembre.
Contro il centrodestra, a favore M5s e centrosinistra.
Preista l'obiezione di coscienza per il personale dsanitario, ma anche l'obbligo delle Regioni di garantire la presenza sul territorio di strutture che assicurino l'attuazione della richiesta di morte volontaria da parte di persone affetta da malattie irreversibili, costrette a trattamenti di mantenimento in vita e con prognosi infausta.
Una serie di paletti contestati dai Radicali italiani, che rilevano che così sono esclusi per esempio i malati di cancro e che criticano anche l'assenza, nel testo, di tempi certi per chi chiede il suicidio assistito, con iter autorizzativo che dipenderà così dalla volontà dei sistemi sanitari.
"Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione".
Lo prevede un emendamento al ddl sui suicidio assistito approvato a larga maggioranza dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera.
"La dichiarazione dell' obiettore - si legge nell'emendamento - deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento" di attuazione della legge, "al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente".
"L' obiezione di coscienza - precisa ancora l'emendamento - esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente diretta al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento".
"Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati - stabilisce infine l'emendamento - sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge.
La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione".
Un emendamento prevede che non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti delle condizioni della presente legge e la volontà libera informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata".