Accolto il ricorso, espulsione evitata per l’ingegnere. La questura non gli aveva rinnovato il permesso di soggiorno
Il giovane aveva presentato in ritardo la richiesta di rinnovo per motivi di studio. Ci sono voluti una decina di mesi, ma ora il ricercatore può guardare al futuro con maggior serenità
TRENTO. Per motivi personali, ma anche per cause indipendenti dalla propria volontà e legate all'organizzazione degli uffici, non aveva rinnovato il permesso di soggiorno. Era appena scoppiata la pandemia, che oltre a problemi di salute ha portato anche cambiamenti profondi nella quotidianità delle persone.
Quando il giovane, laureato in ingegneria informatica, originario dell'Africa, ha presentato domanda per regolarizzare i documenti per motivi di studio, nel gennaio scorso e dunque con un vistoso ritardo rispetto ai canonici 60 giorni, ha ricevuto risposta negativa: l'istanza era stata rigettata dalla questura di Trento, ma senza alcun contraddittorio, con la motivazione che "non sussistono i requisiti".
Dopo due sospensive del Tar - prima presidenziale, poi del collegio - che hanno evitato l'espulsione, il Tribunale amministrativo ora ha accolto il ricorso presentato dall'ingegnere, annullando il provvedimento e obbligando la questura a riesaminare la richiesta di rinnovo dei documenti. Ci sono voluti una decina di mesi, ma ora il giovane ricercatore può guardare al futuro con maggior serenità.
L'incubo dell'espulsione stava infatti rovinando l'inizio del suo percorso verso la carriera universitaria. Negli ultimi mesi ci sono stati infatti il primo posto in graduatoria per l'assegno di ricerca e un corso per prepararsi alla selezione per il dottorato: l'ingegnere non ha mai smesso di studiare perché il suo obiettivo è di proseguire gli studi presso l'università di Trento.
Nella sentenza il Tar condivide e riporta quanto indicato dalla Cassazione: "La spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero (...), mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato".
Era stato lo stesso ingegnere, assistito dall'avvocata Anais Tonel, ad evidenziare nel ricorso "il carattere ordinatorio e non perentorio" del termine previsto per la richiesta del rinnovo del titolo. La questura, da parte sua, aveva risposto sottolineando il "palese ritardo della presentazione dell'istanza di rinnovo che ne ha determinato l'irricevibilità".
Nel merito della causa, i magistrati Fulvio Rocco (presidente), Carlo Polidori (consigliere) e Cecilia Ambrosi (consigliere estensore) hanno ribadito ciò che avevano già evidenziato nell'ordinanza di sospensione del provvedimento della questura, ossia che il termine previsto per la richiesta di rinnovo del permesso "deve intendersi ordinatorio" e dunque anche l'istanza presentata in ritardo va valutata.