Giustizia / Il caso

Trento, «annullate» multe per 42 mila euro a una società di autonoleggio

Il giudice di pace di Trento ha accolto l'opposizione al pagamento che era stata avanzata dall'impresa nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di diverse amministrazioni comunali: la ditta ritenuta estranea da ogni responsabilità dopo aver ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità delle persone che avevano noleggiato le vetture sanzionate

TRENTO. La cartella esattoriale è la somma di diverse multe e il totale è decisamente importante: 42mila euro. Che però la società di noleggio auto non dovrà saldare. Così ha deciso il giudice di pace di Trento accogliendo l'opposizione al pagamento che era stata avanzata dalla società nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di diverse amministrazioni comunali.

Con la sentenza, infatti, viene accolta l'opposizione e, per l'effetto, viene annullata la cartella esattoriale che era stata emessa pochi mesi fa. Inoltre il giudice di pace «accerta e dichiara che la società in questione non è debitrice delle somme esposte nella cartella esattoriale opposta di cui ai verbali di contestazione di violazioni al codice della strada».

Una decisione presa seguendo le indicazioni che arrivano direttamente dalla Cassazione. E in particolare all'interpretazione sull'articolo 196 del codice della strada (che riguarda il principio di solidarietà in tema di violazioni) «vigente - si legge nella sentenza - all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta, secondo la quale "l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra articolo 196 comma 1 ed articolo 84 (sempre del codice della strada) e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni"».

Insomma le violazioni registrate da chi guida una macchina a noleggio non possono ricadere su chi quella vettura l'ha data in noleggio. Sempre che - come in questo caso e ci sono prove documentali di questo - si sia assolto all'obbligo di comunicazione all'ente impositore delle generalità dei soggetti locatari. E quindi i 42mila euro di sanzioni non saranno pagati dalla società di noleggio.

In un'altra recente sentenza (questa volta del giudice di pace di Pergine) si era toccato invece il tema del sequestro di un'auto in leasing come conseguenza di una guida senza patente. E la massima in questo caso è che « non può essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo del veicolo se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato denuncia e querela contro il conducente per appropriazione indebita».

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