Aceto balsamico: specialità trentina, non solo di Modena. Il ricorso in Cassazione
I giudici hanno respinto il ricorso del Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena contro l'Acetaia del Balsamico Trentino. Il tribunale di Milano era stato il primo a evidenziare che i prodotti dell'azienda trentina «sono presentati al pubblico con una denominazione che non evoca il nome geografico della zona dell'Igp tutelata dal Consorzio»
TRENTO. La "guerra" dell'Igp, il marchio di indicazione geografica protetta attribuito dall'Unione europea a prodotti di qualità, tocca anche una specialità del Trentino, l'aceto. La Cassazione ha respinto il ricorso del Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena contro l'Acetaia del Balsamico Trentino. Il tribunale di Milano era stato il primo a evidenziare che i prodotti dell'azienda trentina «sono presentati al pubblico con una denominazione che non evoca il nome geografico della zona dell'Igp tutelata dal Consorzio».
Poi i giudici dell'appello, esaminata la giurisprudenza europea, hanno ricordato che la Igp protetta con il Regolamento 583/2009 (l'Igp Aceto balsamico Modena) riguarda la "denominazione composta" e non i singoli termini geografici. Nel caso specifico il prodotto commercializzato dall'azienda trentina era «privo di elementi evocativi dell'Igp dell'Aceto balsamico di Modena, nella denominazione e alla luce dell'esame complessivo della caratteristiche esterne dello stesso prodotto, in alcun modo idonee a creare un'associazione con la città di Modena».
Né è stata rilevata alcuna associazione con l'origine geografica. La Cassazione nell'ordinanza si è rifatta alla Corte di giustizia dell'Unione europea che negli anni si è espressa in merito a controversie che riguardano prodotti dalla Denominazione di origine protetta di vario tipo, dal formaggio allo champagne, dal whisky al prosciutto. Il principio, come evidenziato da regolamenti europei, è «accertare se il consumatore in presenza di una denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla Dop».
Tale verifica spetta al giudice nazionale, con l'analisi dell'affinità fonetica e visiva dei prodotti, ma anche la somiglianza concettuale fra i termini ed il contesto. In tal senso - sostiene la Corte Suprema - l'Appello ha correttamente precisato che la condotta "evocativa" vietata dalla norma comunitaria sull'Igp deve riguardare una caratteristica che richiami l'origine geografica e non può estendersi fino all'utilizzo esclusivo dei singoli termini.
Significa che le parole "aceto", "balsamico", e "aceto balsamico" si possono utilizzare in quanto generiche e comuni. Il Consorzio tutela è stato condannato al rimborso delle spese processuali a favore dell'azienda trentina, per una somma superiore a 10mila euro.