Negata la cittadinanza italiana per il reddito troppo basso, braccio di ferro al Tar
Accolto il ricorso di una donna moldava: la situazione economica è migliorata nel corso degli anni. Le dichiarazioni presentate dalla donna negli anni 2018, 2019 e 2020 risultano tutte superiori alla soglia reddituale minima
TRENTO. È illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza italiana per non aver raggiunto un reddito sufficiente negli anni precedenti alla presentazione della richiesta. Lo ha deciso il Tar presieduto da Alessandra Farina, che ha accolto il ricorso presentato da una donna nata in Moldavia, assistita dall’avvocato Giovanni Guarini, contro il Ministero dell’Interno, che aveva detto di no per «insufficienza reddituale».
Da precisare che per ottenere la cittadinanza italiana, fra i tanti requisti richiesti, è necessario avere un reddito superiore a 8.263 euro all’anno di imponibile per un nucleo familiare formato da una sola persona, importo aumentato di circa 3mila euro in presenza di un coniuge a carico e incrementato anche in base ai figli a carico.
Alla donna che ha presentato ricorso al Tar di Trento, il Commissariato del Governo non aveva accolto la richiesta datata 2018, perché in uno dei tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza non è stata raggiunta la soglia di reddito prevista (nel 2015 era di poco inferiore).
Nel ricorso è stato specificato che, fatta eccezione appunto per l’anno 2015, nelle controdeduzioni presentate nel 2021 la donna «ha fornito un’attualizzazione della situazione reddituale e informazioni che depongono per una prognosi favorevole dell’evoluzione di quest’ultima nel periodo posteriore alla presentazione della domanda di cittadinanza». Le dichiarazioni presentate dalla donna negli anni 2018, 2019 e 2020 risultano tutte superiori alla soglia reddituale minima.
Il Tribunale amministrativo regionale sottolinea «la ragionevolezza del tener conto della progressione in senso favorevole della situazione economica dell’interessata». Viene dunque annullato il provvedimento del Commissariato del Governo di Trento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di cittadinanza italiana presentata dalla donna, fermo restando - viene specificato nella sentenza - «la discrezionalità connotante il potere valutativo» dell’Amministrazione.