Giustizia / La sentenza

In auto con la mannaia, per l’imputato era “solo” un coltello da carne: ricorso respinto

La Cassazione riprende la decisione della Corte d'appello di Trento, nella parte in cui c'è lo specifico riferimento alle modalità di detenzione e del porto del coltello. Spiega, quindi, che la mannaia di circa 30 centimetri è stata «correttamente qualificata come un coltello, cioè uno strumento idoneo a offendere»

TRENTO. L'uomo, 33enne di origine macedone, viaggiava con una mannaia e due "piedi di porco" nell'auto. Con l'accusa di porto abusivo di arma fuori dalla propria abitazione e di possesso ingiustificato di strumenti per aprire o forzare serrature (per motivi di lucro), nel 2021 è stato condannato dal tribunale di Trento a sette mesi, pena poi confermata dalla Corte d'appello nel 2023.

L'uomo ha però giocato l'ultima carta che aveva nel mazzo per cercare di "limare" la pena: attraverso il proprio legale ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, fra gli altri motivi, che non gli sarebbe stata riconosciuta la "lieve entità" del fatto.

La difesa ha sostenuto che «la mannaia altro non sarebbe che un coltello da carne» e che tale oggetto era custodito nel bagagliaio dell'auto: sulla base di questi due punti ha avanzato la richiesta che venga rivalutata la circostanza.

Per la Cassazione il ricorso è «complessivamente infondato». Gli "Ermellini", nella sentenza, riprendono la decisione della Corte d'appello di Trento, nella parte in cui c'è lo specifico riferimento alle modalità di detenzione e del porto del coltello. Spiegano, quindi, che la mannaia di circa 30 centimetri è stata «correttamente qualificata come un coltello, cioè uno strumento idoneo a offendere» e che la Corte «ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non sia configurabile l'ipotesi del fatto di "lieve entità"».

Nella valutazione - viene spiegato - vengono considerate sia le dimensioni dello strumento, sia le modalità dell'episodio che la personalità dell'imputato, il quale ha già un precedente penale e, proprio per questo, non si è visto riconoscere le attenuanti.

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