Alcol / Giustizia

Trovato ubriaco per tre volte, revocata la licenza di caccia, e non potrà detenere fucili e pallottole

L’uomo aveva fatto ricorso al Tar contro il provvedimento, dopo essere stato trovato positivo. Ma dal passato spuntano altri due episodi

di Marica Viganò

TRENTO. La licenza di caccia gli era stata prima sospesa, perché trovato ubriaco al volante, e successivamente revocata. L'uomo ha chiesto al Tar l'annullamento del provvedimento della questura di Trento, allegando l'esame tossicologico ed ematologico negativo e una consulenza alcologica, ma a nulla è valsa la sua difesa: il ricorso, almeno in primo grado, è stato respinto. Dunque non potrà più né andare a caccia, né detenere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria.

Se il ritiro della patente, perché sorpreso alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, è avvenuto di recente, è emerso che l'uomo in passato aveva causato un incidente a causa del troppo alcol ingerito. Inoltre nel corso degli accertamenti svolti dalla questura, si è scoperto che lo stesso soggetto era stato trovato incosciente a bordo della propria auto ferma ai margini della strada: anche in quel caso, il terzo accertato, aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito dal codice della strada.

Come è riportato nel provvedimento di revoca della licenza per il porto del fucile da caccia, il soggetto non possiede «i requisiti soggettivi di affidabilità in materia di armi».

Nel ricorso presentato al Tar, il cacciatore ha evidenziato che da parte sua l'assunzione di sostanze alcoliche è stata assolutamente sporadica ed occasionale, come confermano l'esame tossicologico che consente una verifica retroattiva di ben 12 mesi e che ha dato esito negativo, e l'esame ematologico, nonché la consulenza alcologica.

L'uomo ha spiegato di aver pure frequentato un corso di sensibilizzazione su salute, alcol e guida presso un centro contro le dipendenze e ha dichiarato di non ha mai ha abusato delle armi a sua disposizione. E questo «a dimostrazione - ha sostenuto - di una perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse».

Ma per il giudici del Tar il ricorso non è fondato. «Pur considerando che il soggetto che ha abusato di alcol non può comunque essere considerato sine die inaffidabile - si legge nella sentenza - tuttavia oggettivamente non risulta manifestamente irragionevole da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'aver ritenuto ancora insufficiente il lasso di tempo intercorso, pari a due anni, al fine di reputare superate le problematiche di abuso in questione».

Questa la conclusione: «L'attuale condizione di inaffidabilità non illogicamente ritenuta dall'Autorità di pubblica sicurezza giustifica e sorregge i provvedimenti di revoca e - per conseguenza - risulta allo stato priva di fondamento la pretesa del ricorrente di ottenere il porto d'arma per esercitare l'attività venatoria».

Dopotutto la caccia, come specificano i giudici del Tar, ha «natura eminentemente voluttuaria e non quindi connessa ad un diritto fondamentale della persona»: è un hobby, non un lavoro, e la revoca è ritenuta legittima. 

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