L'autovelox alla galleria di Martignano non è omologato: multa cancellata dalla giudice di pace
L’automobilista faceva i 96,6 e aveva presentato ricorso contro la Polizia Locale, e il magistrato gli dà ragione: «non basta una circolare del Ministero»
PERGINE L'autovelox non è omologato, il giudice annulla la multa
DECRETO La nuova norma Salvini "ammazza-velox"
TRENTO Nel 2023 il Comune ha incassato 4,9 milioni dalle multe
TRENTO. La sanzione elevata dalla polizia municipale di Trento per il superamento del limite di velocità di 6,9 km/h e rilevata con l'autovelox fisso installato nella galleria Martignano Nord deve essere annullata in quanto l'apparecchio risulta autorizzato ma non omologato (come tutti gli altri presenti sul territorio italiano). Lo ha deciso la giudice di Pace di Trento Maddalena Mottes accogliendo il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato dopo che, nell'aprile dello scorso anno, l'autovelox aveva registrato il suo passaggio a 96,90 km/h mentre su quel tratto la velocità massima consentita era di 90.
Il nodo della questione è sempre l'omologazione. «La giurisprudenza di legittimità ha operato un preciso distinguo tra il concetto di omologazione e quello di approvazione, i quali non possono ritenersi equipollenti, poiché manca una fonte di rango primario che lo preveda, non potendo le fonti di rango secondario o le circolari amministrative derogare a quelle primarie», scrive la giudice. Proprio il 23 gennaio il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare nella quale sostiene l'equiparazione tra approvazione ed omologazione. In realtà, trattando si una circolare, questa non ha valore di legge e non viene applicata dai giudici.
La giudice di Pace fa invece riferimento alla Corte di cassazione che in più occasioni ha messo alcuni punti fermi. Innanzitutto che «l'omologazione consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso» (Cassazione 14597/2021) e ancora che «in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (Cassazione 3335/24).
La giudice nella sentenza fa poi presente che nel verbale di accertamento non viene indicato il decreto di omologazione e conformità e che solo la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica (non presentata nemmeno in seguito dall'amministrazione) sono sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione della velocità.
«Pertanto, si ritiene che la documentazione versata in atti dall'Amministrazione non sia sufficiente a dimostrare la validità e l'efficienza dell'apparecchiatura, come richiesto dalla norma e dalla stessa circolare ministeriale; né può ritenersi bastevole il certificati di taratura di in atti, poiché non è stato prodotto il decreto di omologazione iniziale e le tarature dell'apparecchio devono avvenire periodicamente, circostanza , anche quest'ultima, rimasta indimostrata».
Dunque ricorso accolto e sanzione annullata.