Strada / Sanzioni

Multa annullata: autovelox non omologato, per la Polizia Locale di Trento «non possiamo che attenerci al Codice»

Il comandante Adami spiega il «pastrocchio» combinato dal Ministero fra autorizzazione ed omologazione: «Le normative ci dicono che siamo in regola, ma...»

IL FATTO "Rilevatore non omologato", e la multa viene tolta
PERGINE L'autovelox non è omologato, il giudice annulla la multa
DECRETO La nuova norma Salvini "ammazza-velox"

TRENTO Nel 2023 il Comune ha incassato 4,9 milioni dalle multe

di Leonardo Pontalti

TRENTO. Autorizzato o omologato? Dopo che anche l'autovelox della galleria di Martignano è finito nel "mirino" del giudice di pace - come già in passato era accaduto più volte per gli impianti di rilevamento di Pergine - anche il Comune di Trento si trova alle prese con la necessità di comprendere come muoversi relativamente all'impianto in funzione all'uscita del tunnel tra Ponte Alto e Melta: «Il problema - spiega il comandante del corpo della polizia locale di Trento Monte Bondone Alberto Adami - è che noi non possiamo che attenerci a ciò che dicono il Codice della strada e il ministero dell'Interno, per cui autorizzazione e omologazione coincidono dato che gli elementi tecnici che portano all'una e all'altra sono i medesimi».

Il problema però è che la magistratura non sempre concorda con questo orientamento: «Ci troviamo di fronte a una situazione che è obiettivamente problematica, perché abbiamo da un lato le istituzioni di riferimento che ci dicono che è tutto in regola e le sentenze che dicono altro».

A confermare il "pastrocchio" in pieno stile italiano, la recente circolare del Ministero dell'Interno, che ha candidamente ribadito ciò che spiega Adami. «Per noi autorizzato e omologato sono la stessa cosa, per la Cassazione no, ma andiamo avanti aspettando le omologazioni», il succo, come è possibile desumere dal testo: «Il Codice della Strada all'art. 142 comma 6 prescrive che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.

Come noto, a fini probatori della violazione, si è posta la questione circa l'equivalenza del termine "omologazione" con il termine di "approvazione" , utilizzato nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - e in successivi provvedimenti e note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione del maggio e luglio 2024, che hanno ritenuto i due termini non equiparabili, il Ministero dell'Interno ha avviato un'interlocuzione con l'Avvocatura Generale dello Stato sul tema. In un parere del 18 dicembre 2024, l'Avvocatura Generale ha prospettato la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione divergendo queste esclusivamente per un dato meramente formale.

Ha ritenuto come risulti decisivo, in sede di giudizio, rappresentare la piena omogeneità delle due procedure sostanziando la prospettazione con elementi documentali che non sono stati esaminati dalla Corte in quanto non depositati nei relativi giudizi. Emerge pertanto come sia importante, fin dal giudizio di primo grado, procedere al tempestivo deposito del decreto di approvazione dello strumento specifico e soprattutto eventuali decreti di omologazione di strumenti».

Un contesto nel quale è poco chiaro per tutti capire chi abbia ragione e chi no. Vale la chiosa di Adami: «Al di là degli autovelox e delle multe, meglio optare per la prudenza e il rispetto dei limiti».