Condanna non dichiarata, ma l'appalto va in porto

Dopo il caso Manifattura, un esito diverso a Volano.

di Giorgia Cardini

L’associazione temporanea di imprese costituita da Albertani Corporates spa di Brescia, Martinelli & Benoni srl e Benedetti srl si è aggiudicata i lavori di costruzione della nuova scuola secondaria sovracomunale di Volano per un importo di 6.344.447,62 euro.

Ma la vittoria dell’ati è stata in bilico per un mese e mezzo circa, perché uno dei soci e amministratori della capogruppo non aveva dichiarato una condanna penale divenuta definitiva all’inizio del 2012 per lesioni colpose e violazione del Testo unico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Una dichiarazione obbligatoria per legge.
In questo caso, però, l’omissione che ha provocato la clamorosa revoca dell’aggiudicazione del «Progetto Manifattura» all’ati formata dalla Collini Lavori, Ediltione, Consorzio Lavoro e Ambiente e Premetal non ha avuto gli stessi effetti.

E qualcuno ora si chiede il perché, visto che è di una settimana fa anche la notizia dell’esclusione della Ediltione spa dall’appalto per la ristrutturazione dell’ex asilo San Martino di Trento, per una vicenda simile. Due casi a cui ne va aggiunto un terzo simile: la revoca disposta l’estate scorsa nei confronti dell’ati Pretti & Scalfi spa, Zorzi geom. Mario srl e Inco srl dell’adeguamento della scuola elementare di Creto (Pieve di Bono) per l’omessa dichiarazione di condanna - ma meglio sarebbe dire «incompleta» - di un amministratore cessato dalle cariche all’epoca dell’appalto.

Nel caso di Volano e di Creto la stazione appaltante era l’Agenzia provinciale appalti e contratti (Apac) della Provincia, mentre per l’ex asilo di S. Martino a gestire l’affidamento dei lavori era la Patrimonio del Trentino spa e per il Progetto Manifattura la Trentino Sviluppo spa. Tre costole diverse della Provincia. Tre interpretazioni differenti?

Vediamo cosa è successo a Volano. Il bando integrale di appalto a procedura aperta dell’Apac è datato 10 aprile 2014: prevede la costruzione in via Zucchelli della nuova scuola secondaria con aula magna, mensa e palestra che servirà i comuni di Volano, Besenello e Calliano. L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è di 9.926.201,26 euro di cui 9.772.282,61 euro soggetti a ribasso. In sostituzione parziale delle somme costituenti il corrispettivo dei lavori, nel bando è previsto il trasferimento alla vincitrice della proprietà delle p.ed 490 e p.ed 873 di via 25 Aprile 32 (alcuni appartamenti del Comune, da riqualificare), valutate 633.500 euro.

Il 1° agosto 2014, dopo tre sedute di gara, la commissione giudica come migliore offerta quella dell’ati guidata dalla Albertani Corporates spa: la percentuale di ribasso del 30,170% supera la soglia dell’anomalia e impone una verifica tecnico-economica che dà esiti positivi, tanto che il 25 marzo 2015 l’ati viene dichiarata vincitrice «fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione».

Ed è durante tali verifiche che emerge la mancanza della dichiarazione di condanna penale in capo a colui che, in sede di offerta, era stato indicato dalla capogruppo come «amministratore delegato»: una  carica assunta il 24 marzo 2012 e cessata il 4 agosto 2014, tre giorni dopo la seduta di gara decisiva. Certamente, non un personaggio irrilevante, almeno ai sensi del Codice degli Appalti che prescrive l’obbligo, pena l’esclusione dall’aggiudicazione, di dichiarare le condanne di soci e amministratori con poteri di rappresentanza: un articolo richiamato con evidenza nel bando Apac.

Tanto che il 9 aprile il servizio Appalti - Ufficio gare comunica l’avvio del procedimento di annullamento dell’affidamento dei lavori. La Albertani presenta le proprie controdeduzioni parlando di un’omissione fatta in buona fede e asserendo che nel periodo in cui era amministratore delegato, il socio in realtà aveva solo poteri limitati alla materia della sicurezza sul lavoro. L’Apac - dopo aver richiamato una serie di sentenze in tema - decide quindi di archiviare la procedura ritenendo che i reati non dichiarati non incidano negativamente sul rapporto con la stazione appaltante.

Un giudizio ben diverso da quelli emessi da Trentino Sviluppo, Patrimonio del Trentino e dalla stessa Agenzia appalti per gli altri tre casi citati, relativi a due progettisti che non rivestivano cariche nelle imprese capigruppo e a un amministratore cessato, condannato per gli stessi reati dell’amministratore della Albertani. Si prevedono ricorsi: intanto, uno della Pretti&Scalfi è già stato depositato per la scuola di Creto.

LE SPIEGAZIONI DELL'AGENZIA PER GLI APPALTI

Leonardo Caronna, responsabile dell’Apac, l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti che ha gestito la procedura di Volano, non vuole entrare nei particolari della gara relativa alla nuova scuola media, ma spiega: «Il senso della norma (l’art. 38 comma c del Codice degli appalti, ndr) che prescrive la dichiarazione obbligatoria delle condanne passate in giudicato serve alla pubblica amministrazione per capire se tali sentenze possano incidere sul rapporto di fiducia che si instaurerà con l’aggiudicazione dei lavori, dunque sulla regolare esecuzione dei lavori. Spetterà all’amministrazione giudicare. Ma la norma dice anche chi deve presentare queste dichiarazioni: si tratta di quei soggetti che, all’interno di società di capitali (come la Albertani Corporates spa, ndr) che partecipano a una gara pubblica, sono muniti di poteri di rappresentanza. Se nel caso di Volano abbiamo archiviato la procedura di annullamento, è perché abbiamo verificato approfonditamente che non c’erano una o tutte le condizioni richieste dalla legge per la revoca dell’aggiudicazione dei lavori».

Perché c’erano invece nel caso di due semplici progettisti coinvolti negli appalti dell’ex asilo di San Martino e del progetto Manifattura?
«Premesso che non si tratta di appalti Apac, nel caso di una gara in cui è richiesta anche la progettazione dell’opera, l’impresa che eseguirà i lavori deve associarsi a un progettista, che comunque deve sottostare alle regole richieste dall’art. 38. Anche se viene indicato dall’impresa, i requisiti di ordine generale devono essere osservati perché la progettazione non finisca, ad esempio, nelle mani di persone condannate per reati che possano determinare l’esclusione dall’appalto».

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