Da oggi si torna a sciare in molte piste del Trentino, ecco le regole per gli impianti
Tutto pronto per l'avvio della nuova stagione, e ieri le "linee guida" nazionali recepite con l'ordinanza di Fugatti su capienza e regole per funivie e seggiovie
SICUREZZA Nuove regole e controlli: in Bondone torna in pista la polizia locale
LE NORME Per chi va sulle piste da sci dal 1° gennaio 2022 obbligo di assicurazione
ESCURSIONISTI Novità anche per chi va con le ciaspole in aree a rischio
TRENTO. Il Trentino rimane zona bianca e - a differenza del vicino Alto Adige, unica regione zona gialla, ed a rischio rosso, in Italia assieme al Friuli - e punta sulla stagione invernale dopo le grandi perdite dovute al covid dello scorso anno.
La giunta provinciale punta molto sulla stagione invernale, ed è anche questo uno dei motivi che ha spinto la Provincia a puntare sulla "maratona vaccinale", in modo da "ricostruire le difese del Trentino per farci fare anche delle vacanze e una stagione invernale più sicura", ha spiegato nei giorni scorsi il dg dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro.
Oggi venerdì 3 dicembre, ci sarà l'apertura ufficiale degli impianti di risalita e delle piste da sci nei tre comprensori della valle di Sole: Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo, oltre alle piste tra il ghiacciaio Presena, Tonale e Ponte di Legno e altri 20 chilometri e 7 impianti a Pejo3000, all'interno del Parco nazionale dello Stelvio. A seguire tutti gli altri, dalla paganella al Monte Bondone.
LE REGOLE
L'ordinanza numero 83 del presidente Fugatti ha recepito anche in Trentino le "Linee guida" approvate dal governo. Il testo dell'ordinanza, per la parte dello sci, prevede:
IMPIANTI DI RISALITA
- In materia di impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, per tutte le stagioni (compresa quella sciistica), si applicano le misure di cui al contenuto dello stralcio delle Linee guida in materia di "Impianti di risalita" (si veda l'All.to 2 parte sostanziale e integrante della presente), licenziate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 novembre 2021;
Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona
- in materia di misure anti-covid, per l'utilizzo delle Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona si applica la disciplina prevista per i mezzi del settore di trasporto pubblico locale;
Disposizioni finali
Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente e
fino al giorno 31 dicembre 2021 (salvo ove presenti termini diversi, anche ai sensi della normativa nazionale), restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
LE LINEE GUIDA PER GLI IMPIANTI
Indicazioni di carattere generale
Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.
Allo stato attuale, l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. L'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l'acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l'accesso agli impianti di cui all'articolo 9 quater, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento). I gestori degli impianti di risalita per i quali l'accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 informano gli utenti, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde prevista dall'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione.
In zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l'apertura degli impianti di risalita, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, compreso l'obbligo della certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dell'utente stesso.
Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o dispositivi che conferiscono superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone.
Vendita titoli di viaggio
Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.
Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, differenziando se possibile i percorsi di ingresso/uscita all'area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
Devono essere resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell'accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)
Trasporto
In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto). - impianti chiusi (funivie, cabinovie): portata massima all'80% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). La portata è ridotta all'80% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.