Congedi parentali adesso si cambia
Più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo: possibilità che passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino perchè si possa fruire di quello retribuito al 30% e dagli 8 ai 12 anni per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi per il genitore. In arrivo un'altra misura ad hoc per mamme e papà: la possibilità di trasformare il congedo parentale in part-time al 50%. Sono le novità contenute nel decreto legislativo del Jobs act sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che approva stasera in Cdm per il via definitivo dopo aver ottenuto il parere delle commissioni parlamentari competenti.. Queste misure - che scattano il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi a brevissimo - si applicano per ora "in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno medesimo". Dunque per godere di questi benefici anche per gli anni successivi servono altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria (104 milioni gli oneri valutati per il 2015). Intanto, accogliendo i suggerimenti dei pareri parlamentari, il governo si impegna a valutare "la possibilità" anche "di finanziare servizi di baby sitting e asili pubblici in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice o, in alternativa, l'incentivazione di servizi innovativi quali il nido di famiglia o la 'tagesmutter'". Queste le novità principali, che ora dovranno essere pubblicate in Gazzetta ufficiale.
- CONGEDO RETRIBUITO AL 30% FINO A 6 ANNI BAMBINO. Si prevede che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l'indennità pari al 30% della retribuzione. Tra gli impegni - non contenuti per ora in norme - c'è quello di valutare l'estensione anche per i bambini che superano i sei anni, ma solo per le famiglie più povere.
- CONGEDO NON RETRIBUITO FINO A 12 ANNI BAMBINO. Si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l'arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a 6 mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento.
- POSSIBILITÀ PART-TIME AL 50%. In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anzichè giornaliera), "in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente" all'inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi. La possibilità di utilizzare il congedo parentale ad ore era già stata prevista dalla legge di stabilità del 2013 ma era di fatto rimasta nel cassetto perchè la stessa rinviava alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità e criteri. E, ad oggi, soltanto pochi contratti l'hanno regolamentata. Qui viene indicato il criterio di calcolo.
- MATERNITÀ OBBLIGATORIA ANCHE OLTRE 5 MESI SE PARTO PREMATURO. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.
- SCENDE DA 15 A 5 GIORNI TERMINE PREAVVISO A DATORE LAVORO. Si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l'esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro - ferma restando l'ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio - e si introduce, per l'ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.
- TELELAVORO. Per incentivare il ricorso al telelavoro per cure parentali, si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l'applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.