Dal 3 giugno spostamenti tra regioni e riaperte le frontiere col resto dell'Ue
Saranno riaperte le frontiere con il resto d’Europa. Nel decreto e nel successivo Dpcm che saranno varati nelle prossime ore dal governo, è prevista la possibilità dal 3 giugno di entrare in Italia dai Paesi dell’Unione europea, dell’area Schengen compresi Svizzera e Monaco.
In pratica, per chi varcherà i confini non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. Una misura che mira a far riprendere il flusso turistico in vista dell’estate.
E ci si potrà spostare da regione a regione. Già da lunedì 18 maggio ci sarà la riapertura di negozi al dettaglio, centri commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e mercati non alimentari. E si potrà tornare, con le dovute precauzioni, anche nei musei, nelle biblioteche, nelle gallerie d’arte e nei siti archeologici.
L’intesa, dopo l’ennesima giornata di colloqui e contrattazioni tra Governo ed Enti locali, arriva in seno alla Conferenza Stato-Regioni, presentata poi al Consiglio dei ministri.
«C’è stata una portentosa collaborazione istituzionale». Così il premier, Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, dopo l’intesa raggiunta con le Regioni e gli Enti locali sulle nuove riaperture, da lunedì prossimo.
ECCO I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE
Il Consiglio dei ministri, riunito ieri e terminato all’1.20, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
SPOSTAMENTI NELLA REGIONE
A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Non serve più l'autocertificaione.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
QUARANTENA
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge numero 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
RIAPERTURE E SICUREZZA SUL LAVORO
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge numero 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
MONITORAGGIO
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
VIOLAZIONI E SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità»), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 numero 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
COSA SI POTRA' FARE DA LUNEDI'
Nei ristoranti - Distanze tra i clienti ridotta a un metro, uso di mascherina quando ci si alza dal tavolo, stop ai buffet e lista delle prenotazioni conservata per ben 14 giorni. E’ quanto prevede la proposta unitaria che le Regioni. La consumazione al banco è consentita “solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”.
In spiaggia - Un metro distanza tra le persone sulle spiagge, anche quelle libere. Stop ai giochi di gruppo in spiaggia, per evitare assembramenti e contagi, ok a racchettoni, surf, nuoto e windsurf. Mentre per “gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”.
Parrucchieri e centri estetici - Nel settore della cura della persona - servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti - sarà consentito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, bisognerà mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg e potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura » 37,5 °C. Bisogna dunque prevedere di “riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Verrà eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo
In hotel - Nelle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo potrà essere rilevata la temperatura corporea e bisognerà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.
LE LINEE DI INDIRIZZO SULLE RIAPERTURE: IL TESTO INTEGRALE
(Agenzie Italpress e Adnkronos)