Vitalizi, notizie da diffondere La privacy non deve essere alibi
La pubblica amministrazione non può invocare la disciplina sulla privacy per respingere, a priori, le richieste di accesso ai documenti formulate dai giornalisti. Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ad alcuni quesiti posti dal presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/ Sudtirol riguardo alla pubblicazione online e alla comunicazione alla stampa dei dati sui vitalizi di consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali. Dati che l'Adige ha peraltro anticipato nei mesi scorsi. Il Codice privacy - sottolinea l'Autorità - non ha abrogato le norme sull'accesso ai documenti. Il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti rimane dunque attribuito alle persone che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Spetta dunque all'amministrazione, verificare, caso per caso, i presupposti per l'accesso, mentre rimane affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione e la diffusione al pubblico delle informazioni raccolte. Per quanto riguarda poi il quesito sulla diffusione online delle informazioni personali di consiglieri ed ex consiglieri che percepiscono vitalizi, il Garante ha ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa se prevista da una norma.