Scuola, niente esami di recupero a settembre Tutti i voti pubblicati sui siti delle scuole
All’inizio, visto il lungo periodo di didattica a distanza, sembrava venisse garantito il 6 politico a tutti gli studenti delle scuole superiori. Poi invece è stato deciso che tutti (o quasi) sarebbero stati promossi, ma indicando le insufficienze. Pareva sottinteso che chi aveva 4 o 5 in una materia avrebbe dovuto recuperare a settembre. E invece no. Il Covid-19 ha cancellato anche gli esami o i percorsi di recupero. Chi sarà promosso con una o più insufficienze, anche gravi, tornerà in classe (in presenza o a distanza questo non è chiaro) con tutti gli altri compagni a metà settembre. Unica “punizione”, se tale si può considerare, è che quest’anno tutti i voti, anche le insufficienze, saranno messi nero su bianco e pubblicati online sui siti delle varie scuole. Il Garante della Privacy ha infatti stabilito che debba prevalere l’obbligo di trasparenza.
Fino allo scorso anno, sui tabelloni esposti nelle bacheche dalle scuole, coloro che non avevano raggiunto la sufficienza in qualche materia vedevano comparire un 6 con un asterisco vicino alla scritta «ammesso alla classe successiva». Nessuno però poteva sapere quante materie lo studente doveva recuperare e la gravità dell’insufficienza. Quest’anno, invece, i 5 e i 4 compariranno. «Questo perché lo scorso anno, con il nostro regolamento, gli studenti erano promossi a giugno e quindi d’ufficio veniva messo il 6. C’era il 6 con l’asterisco non per una questione di privacy ma perché di fatto si dava un 6 d’ufficio con l’impegno a recuperare la carenza - spiega la sovrintendente scolastica Vivivana Sbardella - Nel resto del paese non si pubblicava proprio nessun voto perché c’era il giudizio sospeso, perché il consiglio di classe si riservava di decidere dopo l’esame che si svolgeva in agosto e quindi se l’esame dava esito favorevole si pubblicavano i voti positivi mentre a giugno c’era la riga bianca vuota. Quest’anno tutti pubblicano tutto perché quello è il voto».
Quest’anno gli esami di recupero non ci saranno né a livello nazionale né da noi. «Durante lo scrutinio il consiglio di classe, per gli studenti con insufficienze, dovranno redigere il Piano di apprendimento individualizzato e quindi a ogni studente verrà consegnato un documento in cui saranno indicate le carenze accumulate durante l’anno. A settembre gli insegnanti, nel preparare la loro programmazione, dovranno tener conto sia di quello che non è stato fatto come classe che delle carenze che ogni singolo alunno deve recuperare».
Agli insegnanti, quindi, verrà chiesto di redigere due documenti: uno di classe per ogni materia con gli argomenti che si sarebbero dovuti svolgere ma che non si è riusciti a trattare per l’emergenza Covid-19 e poi un piano di apprendimento individualizzato per ogni studente che non abbia raggiunto la sufficienza in qualche materia.
Avere la carenza non vuol dire nemmeno che nelle prime verifiche di settembre o ottobre gli insegnanti valuteranno se e quanto le lacune accumulate sono state colmate.
«Bisognerà fare dei percorsi, già affermati da un punto di vista pedagogico, ma difficili da praticare - puntualizza la sovrintendente - Ogni studente ha i suoi tempi e le sue modalità di apprendimento. Anche in tempi normali ogni studente dovrebbe poter seguire un suo percorso, una sua didattica personalizzata. L’anno prossimo questa modalità dovrà essere davvero garantita. Gli studenti hanno ognuno la propria velocità e i propri interessi. Hanno bisogno di fare cose diverse. Quindi si dovranno mettere in pratica delle modalità per cui ogni docente dovrà fare in modo che tutti gli studenti arrivino all’obiettivo facendo però cose diverse. Se io faccio lezione frontale questa è uguale per tutti. Ma se io metto i ragazzi a lavorare, magari in piccoli gruppi, anche utilizzando le tecnologie che in questo possono aiutare anche se si è in classe, posso raggiungere lo stesso risultato con percorsi diversi».
Naturalmente anche la sovrintendente invita a non sottovalutare la necessità di colmare le lacune.
«Non ci sarà una verifica di recupero della carenza, ma se questo lavoro non viene fatto durante l’estate o a inizio dell’anno lo studente farà fatica ad arrivare dignitosamente a fine dell’anno prossimo e a giugno del 2021 i nodi arriveranno al pettine».
Ecco le indicazioni, su voti e scrutini, del Dipartimento istruzione della Provincia:
1. I tabelloni che saranno “esposti” dovranno riportare le discipline insufficienti o si continuerà a portarli a 6 con ammesso*
Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo online dell’istituzione scolastica.
2. Considerando che quest’anno la media per calcolare il credito si fa con i voti reali, vale ancora la regola secondo cui in presenza di insufficienze si assegna il minimo della fascia?
Non è più prevista l’assegnazione del minimo della banda in presenza di insufficienze. La delibera 691 del 2020, attuativa dell’articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 2020, non ha recepito il comma 2 dell’art. 10 del Regolamento provinciale sulla valutazione di cui al DPP 7.10.2010 n 22-54 Leg, pertanto detto comma non si applica e si segue quanto previsto dal Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e, per la corrente sessione di esame, i termini previsti dall’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n 10 del 16.05.2020.
3. Per le quinte si espongono solo i crediti, come sempre, o anche i voti, come al nazionale?
Come recita l’O.M. 10 art. 3 c.2, “L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.
4. Per quanto riguarda il calcolo delle assenze, il calcolo del 25% si fa rispetto al monte ore svolto fino al 4 marzo, giusto?
No, si calcola il 25% sul totale delle ore di lezione fino al 10 giugno, ma le assenze fino al 4 marzo. Non potendo computare le assenze negli ultimi tre mesi, dobbiamo assumere che fossero tutti presenti.
5. Per i libri di testo in comodato d’uso, dobbiamo prevedere l’assegnazione dei testi anche durante l’estate, pur mancando i corsi di recupero?
Su questo punto decide la scuola nella sua autonomia; laddove si sono evidenziate lacune, non è da escludere che gli studenti possano voler studiare durante l’estate.
6. Come si fa con chi ha tante materie senza valutazioni perché ha partecipato poco o per niente alla DaD per problemi tecnici?
L’O.M. n. 11 e la delibera n. 691 chiariscono che gli studenti non possono essere non ammessi per mancanza di elementi valutativi se dovuti a problemi tecnici, pertanto la valutazione deve essere espressa. È consigliabile tenere conto anche della valutazione del primo quadrimestre al fine di evitare penalizzazioni eccessivamente pesanti.
7. In merito alle carenza dello scorso anno che gli studenti non hanno saldato né a settembre né a gennaio, alcune le possiamo considerare saldate in itinere, altre permangono. Come vanno verbalizzate allo scrutinio?
Deve essere prevista una modalità di recupero per il prossimo anno scolastico (e se sì come e quando) o li consideriamo saldati vista l’ammissione all’anno successivo? Sulle pagelle devono comparire?
LAR-03/06/2020-0003763 - A01 Su questo punto le scuole seguono il Regolamento di valutazione provinciale ed il proprio regolamento, non sono state introdotte modifiche rispetto alle carenze pregresse.
8. Come dobbiamo ipotizzare il recupero nella didattica ordinaria per le discipline che in realtà non sono più previste nei piani di studio l’anno successivo a quello dell’ammissione?
In relazione a quanto disposto dall’articolo 4, comma 5 per la scuola secondaria di II grado (Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento), per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.
Verrà emanata successivamente una nota specifica per le modalità di recupero degli apprendimenti.
9. Nei PAI possono/devono/non devono essere indicate (oltre ai nodi fondanti da recuperare e alle strategie) anche le modalità di verifica dell’avvenuto recupero?
Nei modelli che abbiamo inviato, a titolo di esempio, è previsto un apposito spazio per esplicitare la valutazione. Tenuto conto che gli apprendimenti non acquisiti nell’anno scolastico in corso vanno ad integrare la progettazione delle discipline del prossimo anno, non sono da prevedere dei momenti di verifica specifici, ma saranno inclusi nelle consuete verifiche somministrate in corso d’anno.
10. Dove si parla della possibilità di integrare il credito scolastico agli studenti con media inferiore a sei va inteso aggiungere 1 punto di credito o ricalcolare la media con le “nuove” valutazioni che contemplano l’aver sanato le lacune (praticamente si deve ricalcolare la media con sei al posto delle insufficienze); il caso poi “studenti con media non inferiore a sei” è da riferirsi solo agli studenti che comunque hanno qualche insufficienza o anche a coloro che hanno allo scrutinio tutte sufficienze?
In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto. Sarà inviata successivamente una nota specifica sulla modalità dell’integrazione del credito che dovrà essere attuata nello scrutinio di giugno 2021.
11. L’integrazione di 1 punto di credito relativo all’anno scolastico 2018-19 si calcola sulla base della tabella vigente a giugno 2019 o successivamente alla conversione quindi sulla base della tabella introdotta dall’O.M. 10 del 2020?
L’integrazione del credito relativo all’anno scolastico 2018-19 per gli studenti delle classi quarte e quinte si calcola sulla base dell’allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62 e soltanto successivamente si effettua la conversione applicando quanto previsto dall’allegato A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020.
12. Ammissione classe successiva di uno studente con un NC in una disciplina. Viene ammesso con l’NC o dobbiamo mettere il minimo del voto ovvero 4?
Non è contemplata la possibilità di valutazione NC, in caso di obiettivi non raggiunti si esprime la valutazione negativa con voto numerico.
13. Per i possibili motivi di non ammissione vi è anche il riferimento ai provvedimenti disciplinari presi ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Per studenti che hanno avuto vari provvedimenti di sospensione successivi si può proporre una possibile non ammissione?
No, non è previsto in quanto le scuole della provincia di Trento non adottano lo Statuto delle studentesse e degli studenti bensì il regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.