Il Tar: l'uccisione dell'orsa JJ4 una misura non adeguata né ragionevole o proporzionata
Pubblicata questa mattina l’ordinanza del Tar di Trento con cui viene per la seconda volta sospeso l’abbattimento dell’orsa JJ4, ordinato dalla Provincia di Trento dopo il ferimento di due persone sul monte Peller nel giugno scorso e contro il quale avevano presentato ricorso le associazioni animaliste.
Nel dispositivo si dice fra l’altro che «la legittima decisione dell’amministrazione di determinarsi in via d’urgenza a seguito dell’unico episodio del 22 giugno 2020 ascrivibile all’orso non elusivo JJ4 non poteva prescindere dal considerare e valutare le altre misure energiche della “cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio” e della “cattura per captivazione permanente”» pure contemplate dal Pacobace nel caso di un orso pericoloso, dando più puntualmente conto nel contesto del provvedimento impugnato delle ragioni della incondizionata scelta della misura dell’ abbattimento che, pertanto, si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza».
I giudici del Tar di Trento sottolineano poi che «le precedenti ordinanze contingibili ed urgenti (ordinanze 24 luglio 2017, 1 luglio 2019 e 22 luglio 2019) adottate in occasione di comportamenti pericolosi da parte di altri esemplari di orso, condizionavano l’abbattimento, previsto in alternativa alla ‘cattura per captivazione permanentè, alla sussistenza di situazioni che, in relazione al comportamento assunto dall’animale, avrebbero potuto determinare ulteriore pericolo grave ed imminente per l’incolumità di terzi o degli operatori forestali impegnati nelle operazioni di rimozione».
«Sono fatti salvi - conclude l’ordinanza del Tar - gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che potranno anche tener conto delle risultanze dell’auspicato confronto tra la stessa amministrazione provinciale e le competenti amministrazioni statali non limitato alla fattispecie in esame ma esteso a possibili soluzioni del problema d’ordine generale evidenziato dagli accadimenti oggetto di causa: e ciò nello spirito dello stesso principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, da adibirsi anche nella gestione della fauna selvatica e che di per sé postula - essendo la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato- l’esigenza di una sua equilibrata distribuzione sull’intero territorio nazionale».