Multato perché sfrecciava in auto a Borgo Valsugana, ma era un medico in servizio d'urgenza: verbali annullati
Gli agenti che due anni fa hanno contestato al conducente ben cinque violazioni del Codice non sapevano che si trattava di un professionista della guardia medica: stava andando a soccorrere un malato, il giudice di pace ora ha cancellato tutto prendendo atto della situazione specifica
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TRENTO. L'auto è stata vista sfrecciare a Borgo Valsugana. Non si tratta di una vettura qualsiasi - è infatti di proprietà dell'Azienda sanitaria provinciale - ma in quel momento non lo potevano sapere i finanzieri che hanno contestato al conducente ben cinque violazioni al Codice della strada. A distanza di due anni dall'episodio, il giudice di pace ha annullato i verbali: il fatto era stato commesso «perché necessario per salvare sé od altri da un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona».
Al volante si trovava il medico di guardia, che stava recandosi d'urgenza da un paziente. Era un sabato di fine luglio 2021 e verso mezzogiorno e trenta era arrivata una chiamata presso il servizio di continuità assistenziale: si chiedeva un intervento per una persona «che manifestava difficoltà respiratoria». Il medico di turno si era dunque messo alla guida dell'auto dell'Azienda sanitaria per raggiungere il paziente a domicilio. Come evidenziato nella documentazione agli atti, i verbali indicano che le violazioni sono state contestate attorno alle 13, dunque nell'orario in cui era avvenuto lo spostamento fra l'ambulatorio e l'abitazione, dato che la visita a domicilio risulta alle 13.30 circa.
Nel ricorso il medico ha evidenziato che quel giorno era in servizio, che si era messo alla guida «per evadere una richiesta di assistenza sanitaria urgente presso domicilio», spiegando come «tutte le violazioni contestate nei verbali opposti fossero conseguenti alla necessità di giungere in tempo presso il domicilio della paziente per garantirle tempestiva assistenza».
Il medico ha sostenuto «lo stato di necessità» «quale esimente della responsabilità amministrativa per gli illeciti contestatigli». Il giudice gli ha dato ragione, precisando che la non contestazione delle violazioni al Codice della strada è ravvisabile solo in presenza di determinati elementi ossia «quando il fatto sia stato commesso perché necessario per salvare sé od altri da un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, ovvero nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete che la giustifichino».
Al medico, notato da una pattuglia delle Fiamme gialle percorrere la strada a velocità sostenuta, era stato contestato anche il mancato rispetto della segnaletica e della precedenza ai pedoni sulle "zebre".
Tuttavia, «quanto dedotto dal ricorrente - scrive il giudice - ha trovato effettivamente riscontro nella documentazione dallo stesso prodotta, non contestata da parte convenuta».
«Alla luce delle risultanze probatorie acquisite - si legge nella sentenza - appare ragionevole supporre che la situazione concreta illustrata dall'opponente, compatibile sotto il profilo spazio-temporale con la descrizione dei fatti accertati nei verbali opposti, abbia posto quest'ultimo nella condizione di presumere di trovarsi in uno stato di pericolo imminente di danno grave alla persona provocato da contingenze concrete, accertate nel corso dell'odierno procedimento, che lo giustificano, circostanza che assume effetto scriminante in ordine alla responsabilità amministrativa emergente dai fatti contestati nei verbali oggetto d'impugnazione».