Scuola / La storia

I genitori chiedono la bocciatura del figlio che aveva avuto problemi di salute: ricorso accolto dal Tar

Le difficoltà dell’alunno, dovute a motivi di salute, erano state illustrate agli insegnanti fin dal primo giorno. Nel secondo quadrimestre il disagio del bambino era aumentato «provocando grave stress e sofferenza»

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di Marica Viganò

TRENTO. Il bambino ripeterà l’anno scolastico, come chiesto dai genitori con il fine era di consentirgli di «lavorare con più calma e su misura dandosi degli obiettivi ad hoc», secondo quando indicato anche dalla psicoterapeuta. Il Tar di Trento ha accolto il ricorso di mamma e papà contro la promozione. Le difficoltà dell’alunno, dovute a motivi di salute, erano state illustrate agli insegnanti fin dal primo giorno. Nel secondo quadrimestre il disagio del bambino era aumentato «provocando grave stress e sofferenza». La richiesta dei genitori di non ammissione alla classe successiva era stata anticipata verbalmente al dirigente scolastico e poi formalizzata per iscritto prima dello scrutinio, ma era arrivata comunque la promozione.

 

La Provincia, costituita in giudizio, nella replica ha evidenziato che la non ammissione alla classe successiva costituisce un “provvedimento negativo”, che la scuola comunque non avrebbe potuto adottare nel caso di – omissis – perché “nel valutare le competenze di ciascuno studente alla fine dell’anno scolastico si deve tener conto dell’impossibilità di un allineamento di tutti gli studenti su uno standard minimo, facendo una prognosi sui complessivi cinque anni del ciclo scolastico”. L’alunno in questo caso è stato ritenuto non solo idoneo con riferimento alle singole competenze “ma altresì in grado di risolvere in cinque anni – e non in sei – le difficoltà pur riconosciute”.

 

Il Tar, nella valutazione del ricorso dei genitori, precisa che la bocciatura di un alunno nella scuola primaria “assume carattere di eccezionalità”, ma che il caso in esame può essere considerato a tutti gli effetti eccezionale. Tenendo conto delle relazioni della psicoterapeuta e di un’insegnante che segue il bambino presso un altro centro, i magistrati amministrativi ritengono che il ricorso deve essere accolto.

La non ammissione alla classe superiore, come viene evidenziato nella sentenza, non si configura come un “provvedimento negativo”, ma è “il riconoscimento della necessità che lo studente – per ragioni di norma connesse alle insufficienti conoscenze di base o, come nel caso in esame, ad una peculiare situazione personale – ripeta l’anno scolastico per poi affrontare senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione personale e culturale l’ulteriore corso di studi”.

 

Da evidenziare che, grazie al decreto monocratico del Tar di settembre, il bambino ha potuto iniziare l’anno scolastico 2023-2024 ripetendo la classe e potendosi trasferire nell’istituto che i genitori hanno ritenuto idoneo ad un percorso mirato di crescita.

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