Tempesta di chiamate e messaggi l’ex moglie: la questura dispone il sequestro del fucile da caccia
Via anche la licenza, nell’ottica della prevenzione, sempre a seguito dell’ammonimento che l’uomo ha ricevuto dal questore. Il soggetto viene ritenuto inaffidabile. La richiesta di annullare il decreto di divieto di detenzione dell’arma è stata respinta
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TRENTO. Già destinatario di un ammonimento del questore per aver subissato la ex moglie di chiamate e messaggi («a qualsiasi ora del giorno e della notte», ha raccontato la donna), si è visto arrivare i carabinieri a casa per sequestrargli il fucile da caccia e la licenza.
Nell'ottica della questura si tratta di un ritiro cautelare di armi; nel provvedimento veniva inoltre specificato che la licenza aveva comunque già avuto naturale scadenza e che l'arma sarebbe stata custodita a cura dei carabinieri. L'uomo tuttavia non ha accettato la decisione del questore e si è rivolto al Tar evidenziando che, in merito alla valutazione della sua pericolosità sociale, mai era stato denunciato in precedenza, né la ex moglie aveva manifestato timore nei suoi confronti.
Nel ricorso ha inoltre illustrato diversi episodi che testimonierebbero «la distensione dei rapporti tra i due coniugi, i quali hanno regolari frequentazioni» anche al fine di crescere insieme il figlio minorenne. La richiesta di annullare il decreto di divieto di detenzione di armi è però stata respinta. Il Tribunale amministrativo ha innanzitutto rigettato le richieste dell'uomo di sottoporre a prova testimoniale l'ex coniuge, di una produzione di una consulenza tecnica d'ufficio circa l'assenza di pericolosità sociale e sulla sua idoneità psico-fisica ad utilizzare il fucile.
Per i giudici amministrativi non sono necessarie ulteriori valutazioni per vietare la detenzione di armi ad un soggetto destinatario di un provvedimento di ammonimento: «La condizione di ammonito, infatti, reca già in sé un implicito giudizio di sostanziale inaffidabilità quanto all'uso appropriato di armi, senza la necessità né di un particolare approfondimento istruttorio, né di un impegnativo corredo motivazionale quanto all'ulteriore e del tutto conseguente provvedimento di divieto adottato nei suoi confronti».
Viene ricordato il principio affermato dalla Corte Costituzionale in materia: la detenzione e l'impiego delle armi da fuoco e del relativo munizionamento non formano oggetto di un diritto assoluto ed incomprimibile del singolo, in quanto prima viene il compito dello Stato di «garantire i diritti inviolabili della persona, quali in primis il diritto alla vita, alla incolumità ed alla libertà di ciascuno, che potrebbero essere pregiudicati da un utilizzo illegale o comunque inappropriato delle armi».
Neppure il miglioramento del rapporto fra l'uomo e la ex moglie vale come bonus per la restituzione del fucile da caccia, trattandosi di fatti successivi all'ammonimento e «a tutt'oggi non ancora sedimentati nel tempo». Il ritiro cautelare delle armi è un provvedimento amministrativo che riguarda la prevenzione: ricorda il Tar che il presupposto del divieto di detenzione altro non è che l'ammonimento, «il quale di per sé postula che il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi».