Giustizia / Sentenza

Università di Trento, annullate le regole sul reclutamento di docenti e ricercatori

Il Consiglio di Stato stabilisce che sono stati «violati i pur ampi margini di autonomia». La decisione scaturisce da una vicenda riguardante un concorso per ricercatore e ribalta la sentenza di primo grado del Tar.  Davanti ai giudici il ricorrente, assistito dall'avvocata Maria Cristina Osele, ha sostenuto che la selezione negli altri atenei italiani è «più trasparente e rigorosa», perché affidata alla sola commissione di esperti, senza cioè l'intervento del consiglio di facoltà

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di Marica Vigano'

TRENTO. Il concorso per ricercatore presso l'Università di Trento è annullato: lo ha deciso il Consiglio di Stato - sezione settima - ribaltando la sentenza di primo grado del Tar. La vicenda finita davanti alla giustizia amministrativa riguarda un candidato che nel 2022 è stato superato da una collega nella selezione per un posto a tempo determinato presso la facoltà di Giurisprudenza.

La decisione del Consiglio di Stato non riguarda solo il caso specifico: sono da annullare i provvedimenti e gli atti relativi sì alla selezione a cui ha partecipato il ricorrente, ma anche le disposizioni sul reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari (disposizioni che sono differenti da quelle previste dalla legge nazionale).

Ad essere parzialmente annullato è, dunque, il Regolamento stesso dell'Università di Trento che, nelle parti impugnate, ha travalicato i limiti dell'autonomia. «La disciplina regolamentare ha così violato i pur ampi margini di autonomia riconosciuti all'Ateneo trentino nella materia in questione dalla normativa statale» spiega il Consiglio di Stato. La procedura di selezione è da rifare e vanno riviste anche le disposizioni dell'Ateneo trentino sulle modalità di reclutamento dei ricercatori. Tale decisione potrebbe avere un effetto potenzialmente dirompente qualora altri candidati decidessero di impugnare atti di precedenti selezioni.

L'Ateneo e l'autonomia. Il Tar di Trento, che nel giugno 2023 aveva respinto il ricorso dell'aspirante ricercatore, evidenziava che il contesto normativo della Provincia colloca l'Università in una posizione peculiare di autonomia. Il riferimento è alle norme di attuazione dello Statuto della Regione che prevedono la delega delle funzioni legislative ed amministrative alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi: l'ateneo, nell'esercizio della sua potestà statuaria e regolamentare, non è vincolato al rispetto di tutte le norme contenute nella legge statale (la "riforma Gelmini"), ma deve osservare solo i princìpi fondamentali.

Contrasto con norma statale. Davanti al Consiglio di Stato il ricorrente, assistito dall'avvocata Maria Cristina Osele (nella foto), ha sostenuto che la selezione nelle altre università italiane è «più trasparente e rigorosa» essendo affidata alla sola Commissione di esperti, senza cioè l'intervento del Consiglio di facoltà. Quest'ultimo infatti può essere formato anche da componenti non esperti nella materia del concorso. Il ricorso, molto articolato, è stato accolto.

La sentenza depositata venerdì dichiara illegittima l'attribuzione al Consiglio di facoltà della gestione di una parte della fase valutativa, nonché della decisione - in esclusiva e senza controlli - del vincitore. Le disposizioni del Regolamento dell'Università «contrastano con i principi fondamentali (trasparenza, merito, imparzialità, par condicio), che non sono solo stabiliti dalla normativa primaria statale, ma hanno anche rango costituzionale»: l'Ateneo deve rispettare tali princìpi «anche per evitare che la disciplina regolamentare possa avvantaggiare i candidati "interni" all'Ateneo rispetto agli "esterni"».

Oltre i limiti dell'autonomia. «Il Regolamento di Ateneo, - spiega il Consiglio di Stato, presieduto da Claudio Contessa - travalicando i limiti dell'autonomia, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione di concorso e ha demandato la decisione finale ad un organismo (il Consiglio della struttura dipartimentale) non dotato di adeguata competenza tecnica e comunque non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative, che vanno demandante alle Commissioni di concorso».

La sentenza invalida l'intera procedura selettiva e con essa anche le disposizioni del Regolamento relative al reclutamento dei ricercatori. Trattandosi di un annullamento con efficacia erga omnes, per questa parte, l'Università è vincolata a pubblicare tale decisione.

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