L'antenna Vodafone a Montevaccino giudicata in regola: residenti sconfitti al Tar
Per i giudici è tutto a posto: l’«interesse pubblico» prevale sul Prg, e la Provincia ha dato l’autorizzazione (anche se un Servizio era contro). Ora i cittadini che hanno presentato il ricorso dovranno anche pagare le spese
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MONTEVACCINO. L'antenna Vodafone rimarrà a Montevaccino, nel luogo già previsto. Per il Tar di Trento è infondato il ricorso promosso da 15 residenti che fanno parte del Comitato contro l'installazione della stazione radio base. Respinti tutti e sette i motivi evidenziati dai cittadini, che si sono affidati agli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich del foro di Genova.
«La prima reazione alla sentenza? Una fortissima rabbia nei confronti di Provincia e di Comune. Avevamo chiesto di spostare l'antenna, di dare uno studio di copertura per trovare un'altra posizione, ma nulla. Non sono stati fatti approfondimenti alternativi» evidenzia Federico Dalla Costa, uno dei quindici ricorrenti, che è pronto a continuare la battaglia in sede civile per chiedere che vengano riconosciuti i danni da deprezzamento delle proprietà - abitazioni e terreni - a causa della presenza dell'antenna.
L'udienza davanti al Tar si era celebrata giovedì scorso, poche ore prima dell'infuocata assemblea pubblica in cui il sindaco aveva ammesso il «mea culpa», spiegando di non essere stato informato dai suoi uffici. Ma i cittadini presenti non avevano risparmiato accuse neppure alla Provincia, con il Comitato contro l'antenna che ancora sperava di avere una sponda nella giustizia amministrativa.
Così non è stato e la sentenza di ieri ha avuto l'effetto di una doccia gelida. Il Tar, presieduto da Alessandra Farina con Stefano Mielli estensore e Cecilia Ambrosi consigliere, ha affrontato punto per punto i motivi del ricorso. Se il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio aveva detto di no all'installazione dell'antenna in sede di Conferenza dei servizi - è stato evidenziato nella sentenza - tale giudizio non ha valore automaticamente ostativo: vanno invece considerate tutte le posizioni espresse in tale sede. Infatti la Provincia, che ha dato il via libera all'antenna, ha tenuto conto delle posizioni prevalenti.
Riguardo alla presunta violazione del Prg evidenziata dai 15 residenti (l'antenna è su area agricola), i magistrati spiegano che l'impianto in questione rientra fra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate ad opere di urbanizzazione primaria, «con la conseguenza che, avendo carattere di pubblica utilità, possono essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, in quanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, ivi compresa la zona agricola».
La destinazione urbanistica ad area agricola non è dunque d'ostacolo alla realizzazione dell'impianto.
Anche la localizzazione individuata per installare l'antenna, ossia su area privata, risulta legittima: il Tar ricorda che «l'Amministrazione ha tenuto conto della non percorribilità di soluzioni alternative».
Nulla da rilevare, per i magistrati amministrativi, sull'operato di Appa, che «ha svolto gli accertamenti di propria competenza, verificando il rispetto, da parte dell'impianto, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, utilizzando un apposito software di simulazione».
I ricorrenti sono stati condannati a pagare 1.000 euro in favore di Provincia, Vodafone e Infrastrutture Wireless Italia.