Pm chiede archiviazione: «Nessun reato per morte KJ2»
Non ci sono responsabilità penali per l'uccisione dell'orsa KJ2. Secondo la procura, i forestali intervenuti il 12 agosto dell'anno scorso alle pendici del Cornetto per abbattere l'animale agirono a fronte di un «pericolo concreto, non attuale ma serio e non controllabile con azioni alternative». Da giorni, infatti, la squadra che monitorava le Tre Cime del Bondone aveva tentato senza successo la cattura del plantigrado. Quando la sera del 12 agosto i forestali della Provincia entrarono in contatto visivo con l'animale, le condizioni non permettevano di narcotizzare l'orsa. La distanza, valutata in circa 100 metri, non consentiva di colpire l'animale con un dardo di sonnifero. A quella distanza era invece possibile abbattere con un fucile l'animale considerato pericoloso per l'uomo. Anche il ripido pendio su cui si muoveva l'orsa non facilitava la cattura. Dunque secondo la procura, quando i forestali decisero di sparare, in esecuzione di un'ordinanza della Provincia, non commisero il reato previsto dall'articolo 544 bis del codice penale: uccisione di animale.
All'indomani dell'abbattimento di KJ2 il procuratore capo Marco Gallina aveva aperto un'inchiesta, a carico di ignoti,sulla base di numerosi esposti presentati da privati cittadini e da associazioni animaliste. Con accenti diversi, tutti puntavano il dito contro l'abbattimento dell'orsa e la mancata cattura. La procura ha condotto un'istruttoria approfondita acquisendo agli atti le relazioni della Forestale. Relazioni da cui emergeva, tra l'altro, la pericolosità del plantigrado che in due diverse occasioni aveva aggredito l'uomo: nel luglio 2017 era stato attaccato in località Predera, nei pressi di Terlago, il pensionato di Cadine, Angelo Metlicovec; ma KJ2 due anni prima aveva ferito nei boschi sopra Cadine anche Vladimir Molinari. Secondo i tecnici della Forestale il plantigrado era pericoloso anche perché mostrava di non avere paura dell'uomo ed anzi si era radicato alle pendici delle Tre Cime del Bondone, area percorsa in tutte le stagioni da frotte di escursionisti e scialpinisti. Ci si trovava in una situazione - sottolinea Gallina nella sua richiesta di archiviazione - in cui il Pacobace (il piano di azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali) suggerisce azioni energiche, «ivi compreso l'abbattimento».
La richiesta di archiviazione si fonda anche su ragioni giuridiche. La stessa norma in ipotesi violata, cioè l'articolo 544 bis, punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni». Perché si configuri il reato occorre dunque agire «senza necessità». Secondo il pm non è questo il caso di KJ2. La giurisprudenza della Cassazione stabilisce che la scriminante dello stato di necessità in questo caso è più ampia ed è spendibile anche in assenza di attualità del pericolo. Inoltre ci sono norme che elencano una lunga serie di circostanze (dalle sperimentazione scientifica alla macellazione fino alle attività circensi) in cui non si applicano le norme a tutela degli animali previste dal codice penale. Tutela che è comunque assai limitata nei fatti: la normativa, a partire dal livello costituzionale, tutela la fauna solo come facente parte dell'ambiente che a sua volta è tutelato come bene fruibile dall'uomo. Persino i reati previsti al titolo IX bis sono delitti «contro il sentimento per gli animali». Dunque la legge di fatto non tutela tanto l'animale, ma l'offesa del sentimento umano di fronte al maltrattamento o alla morte di animali. Insomma la legge degli uomini è - non sorprende - «antropocentrica» e non favorevole a KJ2.
Queste sono le ragioni di diritto e di fatto per cui il procuratore Gallina ha chiesto l'archiviazione del procedimento aperto per la morte dell'orsa. Il caso giudiziario, lo si può dare per scontato, non finisce qui. Le dieci e forse più associazioni che hanno presentato esposti faranno opposizione.