Riconosciuta per la prima volta l'adozione da padri gay
Dopo quella della Corte d’Appello di Trento sui due papà, ecco un’altra sentenza che farà discutere
Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Trento sui due papà, ecco un’altra sentenza che farà discutere.
È stata riconosciuta per la prima volta in Italia l’adozione di due bambini da parte di una coppia gay. I due bimbi, spiega l’avvocato Susanna Lollini di «Avvocatura per i diritti Lgbti», erano stati adottati nel Regno Unito, da due uomini italiani, le cui famiglie risiedono in Toscana, ma da anni residenti all’estero. Il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto la trascrizione anche in Italia dei provvedimenti della Corte UK: ai bambini viene così riconosciuto lo status di figli e la cittadinanza italiana.
La trascrizione del riconoscimento dell’adozione sancita dalla Corte britannica, secondo le richieste dell’avvocato Susanna Lollini, è stata decisa dai giudici in base all’articolo 36 comma 4 della legge n. 184/83. Questa parte della norma prevede sia valida anche in Italia un’adozione avvenuta in Paese straniero da parte di cittadini italiani che dimostrino di avervi soggiornato continuativamente e di avervi la residenza da almeno due anni, purché essa sia «conforme ai principi della Convezione dell’Aja» del 29 maggio 1993. «Non può quindi riguardare cittadini che risiedano in Italia», specifica l’avvocato. Si tratta quindi, spiega in una nota l’Avvocatura per i diritti LGBTI - di un’ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l’adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono.
«Il Tribunale - riferisce l’Avvocatura - ha quindi proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione di due fratellini, chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico. In merito all’ ordine pubblico internazionale - prosegue la nota - il Tribunale fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione in un caso di trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna, una cittadina spagnola e l’altra italiana, ritenendo che esso ‘non è enucleabile esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, ma è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l’Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell’art. 117 Cost. lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione’».