Giustizia / La sentenza

Moto "fantasma" multata quattro volte in un solo giorno: la proprietaria deve pagare

La donna aveva affidato il veicolo per la rottamazione nel 2018. Il giudice rileva il fatto che «colpevolmente la ricorrente abbia omesso ogni verifica e controllo sulla corretta gestione delle pratiche di rottamazione, disinteressandosi totalmente delle sorti del mezzo senza richiedere, poi, i necessari documenti che avrebbero provato l'effettiva esecuzione della rottamazione»

di Marica Viganò

ROTALIANA. Ha ricevuto quattro multe in un solo giorno, per violazione del Codice della strada. Non per colpa sua, ma di un veicolo "fantasma": la moto, sanzionata dalla polizia locale della Rotaliana, l'aveva rottamata (anzi, era convinta di averla demolita) diversi anni prima. Il mezzo, inoltre, risultava condotto da una persona che non conosceva. Quando ha ricevuto i verbali di accertamento, la donna non è riuscita a darsi una spiegazione plausibile per l'accaduto.

Ha subito denunciato la perdita di possesso del mezzo e presentato ricorso, evidenziando che la moto, di cui effettivamente in passato era stata proprietaria, aveva circolato senza il suo consenso e senza la sua volontà. Ma la tesi non ha convinto il giudice: la donna dovrà pagare le sanzioni, anche se le è stato concesso di versare il minimo per ciascuna delle quattro multe.

I verbali di accertamento riportano tutti la data del 3 aprile 2023. La donna, nel suo ricorso, ha evidenziato che la decisione di rottamare la moto era stata presa nel 2018: il mezzo funzionava male, ripararlo sarebbe costato troppo e, su consiglio del meccanico, aveva deciso di liberarsene affidando all'officina il compito di procedere con la demolizione. Evidentemente qualcosa non è andato nel verso giusto.Il giudice, nell'analizzare la questione, ha sentito alcuni testimoni e pure il soggetto autore delle violazioni.

Il punto della questione, come viene evidenziato nella sentenza, non è se la proprietaria abbia demolito o meno il mezzo o se fosse convinta che l'officina avesse provveduto allo smaltimento: va tenuto conto un altro aspetto, ossia la responsabilità della proprietaria.

Il giudice rileva il fatto che «colpevolmente la ricorrente abbia omesso ogni verifica e controllo sulla corretta gestione delle pratiche di rottamazione, disinteressandosi totalmente delle sorti del mezzo senza richiedere, poi, i necessari documenti che avrebbero provato l'effettiva esecuzione della rottamazione». La donna, anche se la circolazione del veicolo era avvenuta senza la sua volontà, è dunque chiamata a pagare le sanzioni a titolo solidale con l'effettivo autore della violazione.

«La responsabilità della proprietaria - è il ragionamento del giudice - discende, quindi, direttamente dal negligente affidamento a terzi del veicolo senza aver poi verificato ed essersene accertata che lo stesso fosse stato effettivamente rottamato». Il marito della ricorrente, come è stato accertato nel corso dell'istruttoria grazie alla dichiarazione di un testimone, sapeva che l'officina incaricata della rottamazione aveva affidato a terzi soggetti il compito.

«Ciò aggrava ancor più il grado di negligenza della ricorrente - si legge nella sentenza - che, pur sapendo, che il veicolo non risultava neppure più affidato a colui al quale la stessa si era rivolta per la riparazione e per la successiva demolizione del mezzo, si è del tutto disinteressata delle sorti del mezzo stesso».

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