Fiemme, macchina sullo spazio degli autobus Ma il giudice annulla la multa «in differita»
La macchina, è certo, era parcheggiata dove non avrebbe dovuto. L’automobilista, infatti, aveva lasciato il veicolo sugli spazi riservati agli autobus. Da qui la multa per sosta vietata. Tutto finito? No, perché la contestazione non venne fatta nell’immediatezza. Per questo il giudice, accogliendo il ricorso presentato da un automobilista, ha annullato la sanzione.
I fatti oggetto del contenzioso sono successi lo scorso agosto in val di Fiemme. Quel giorno, come ricostruisce in sentenza il giudice di pace di Cavalese, Antonio Paolo Arman, il ricorrente aveva parcheggiato la sua automobile negli spazi riservati agli autobus per recarsi in biblioteca. Una sosta di breve durata. All’uscita un agente della polizia locale aveva invitato il conducente a fornire i documenti, ottenendo però soltanto la carta di circolazione e il certificato assicurativo, ma non la patente, che l’uomo non aveva con sé. «L’agente - viene evidenziato - non procedeva ad alcuna contestazione, anzi dimetteva il (...) con la frase “a posto così”».
Insomma, l’automobilista pensava probabilmente che la vicenda si fosse conclusa senza «danni» per il portafoglio e che il vigile, con magnanimità, avesse chiuso un occhio. Ma si sbagliava, perché in seguito il ricorrente, in qualità di proprietario dell’autovettura, ha ricevuto il verbale in cui gli veniva contestata la violazione. Una multa per sosta vietata che ha impugnato. Gli agenti hanno ribadito di avere agito correttamente. Ma il giudice ha dato ragione all’automobilista.
«Risulta, infatti, difettare la immediata contestazione dell’agente al (...), nonostante il resistente lo qualifichi come tale - scrive - Si legge, infatti, nella descrizione del fatto resa da parte resistente, che il conducente era (...), al quale l’agente chiedeva la presentazione dei documenti di guida...». Per il giudice non sussistono «esimenti per tale omissiva condotta, con la conseguenza che la contestazione della sosta vietata, effettuata successivamente al (...), quale proprietario del mezzo e obbligato in solido, appare ingiustificata, atteso che essa poteva e doveva essere contestata a (...), che si era, nell’immediatezza, qualificato come conducente». Né c’erano elementi che giustificassero l’impossibilità a elevare subito la multa: l’agente, ricorda il giudice, «ammette di aver rivolto a (...) l’espressione “a posto così”, cosa che appare in contrasto con la riferita impossibilità a procedere alla contestazione “per l’allontanamento”» dell’uomo. Da qui l’accoglimento del ricorso, per violazione del procedimento. Le spese sono state compensate.