Giustizia / Il caso

Amministratore condannato per il pavimento bagnato all’ingresso del centro commerciale

Dovrà pagare una multa di 123 euro, oltre alle spese processuali, e versare 20mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva alla parte civile, ovvero al giovane che si era infortunato, rappresentato da un tutore. L'esatta quantificazione della cifra sarà però valutata in sede di giudizio civile

di Marica Viganò

TRENTO. Il pavimento all'ingresso del centro commerciale era bagnato. All'esterno imperversava un forte temporale e non c'erano i cartelli che indicavano il pericolo. Per la rovinosa caduta di un ragazzo con problemi di disabilità, l'amministratore condominiale è stato condannato per lesioni personali colpose, secondo comma, ossia quando i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dovrà pagare una multa di 123 euro, oltre alle spese processuali, e versare 20mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva alla parte civile, ovvero al giovane che si era infortunato, rappresentato da un tutore.

L'esatta quantificazione della cifra sarà però valutata in sede di giudizio civile; il legale della parte offesa aveva chiesto come da Ctu 51mila euro di danni e una provvisionale non inferiore a 25mila. L'imputato dovrà liquidare alla vittima della caduta anche le spese di costituzione, pari a poco più di 2mila euro. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi.

L'episodio era caduto nel settembre 2019 nell'area commerciale di un edificio della Rotaliana. Come è stato ricostruito, il giovane, che ha problemi di deambulazione, era scivolato proprio mentre stava entrando "a causa del pavimento bagnato, dovuto alla pioggia esterna che imperversava".

Subito soccorso e fatto accomodare su una sedia, era stato poi portato in ospedale: dagli esami è emerso che nella caduta si era procurato la frattura del collo del femore destro, con complicazioni. La malattia ha avuto una durata superiore ai quaranta giorni. Nel corso del procedimento sono stati sentiti alcuni testimoni che hanno "visto il ragazzo a terra", ma nessuno ha notato i cartelli di segnalazione di pavimento bagnato. La dipendente di un negozio aveva escluso la presenza dei segnali di avviso.

Il giudice contesta la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nelle condotte dell'amministratore di condominio che, avendo la gestione del centro commerciale, non ha prestato la dovuta e necessaria attenzione ad evitare eventi come quello avvenuto; in particolare, l'imputato "conscio della presenza del pavimento bagnato (a ragione della giornata piovosa)" non ha adottato le misure necessarie a prevenire la situazione di pericolo.

E' stato riconosciuto il nesso di causalità materiale tra la caduta e le lesioni riportate dal ragazzo, come ha evidenziato nella relazione anche il perito: "Le lesioni riportate da omissis sono causalmente riconducibili al sinistro occorso in data omissis che hanno compromesso (ulteriormente) l'integrità psico-fisica della parte civile". E' stata accertata una inabilità temporanea del ragazzo al 100% per 14 giorni, una inabilità al 75% per 21 giorni, mentre rimangono da valutare le lesioni permanenti, per un periodo complessivo di malattia superiore ai 40 giorni.

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