La neve e l’incidente, il giudice: “L'automobilista doveva sapere che uscire in auto sarebbe stato pericoloso”
La controversia che ha messo nello stesso "piatto" un'intensa nevicata, il piano comunale di sgombero neve e le conseguenze di un incidente stradale, è finita davanti al giudice di pace di Cles
BORGO D’ANAUNIA. L'incidente era stato causato dalla strada innevata (abbondantemente) e sotto lo strato di neve ce ne sarebbe stato un altro di ghiaccio. Un’imprudenza mettersi in macchina in quelle condizioni - ha sottolineato il giudice - e il danno di oltre 4mila euro non può essere messo totalmente sul conto del Comune di Borgo d'Anaunia. Ma in parte sì e precisamente per 1.800 euro.
La controversia che ha messo nello stesso "piatto" un'intensa nevicata, il piano comunale di sgombero neve e le conseguenze di un incidente stradale, è finita davanti al giudice di pace di Cles. Tutto ha inizio a febbraio 2019 quando è arrivata la neve in gran quantità.
Nella notte fra l'1 e il 2 la precipitazioni si era fatta più intensa e, è stato ricostruito in sentenza, alle 5 di mattina è partita l'operazione di sgombero neve e salatura delle strade con la squadra comunale arricchita anche da altro personale. Ma è la sera dell'1 che accade l'incidente.
Sono da poco passate le 22 e il signore che poi ha chiesto di essere risarcito dal Comune si mette al volante della sua macchina. Abita nel comune di Borgo d'Anaunia e sa che la strada davanti a casa sua è una discesa che può diventare pericolosa con la neve.
«In presenza di condizioni meteo avverse si legge nella sentenza del giudice Orpello - colui che si mette alla guida di una vettura, specialmente in orario notturno, lungo una via secondaria, in discesa, qual è la via di questo caso, soprattutto abitandoci ed avendo per questo maggiore contezza dei pericoli, deve necessariamente prestare più attenzione, non ritenersi esente da prudenza, anche in osservanza dell'articolo 2 della Costituzione che «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e dell'art. 1227 codice civile ("Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza").
L'art. 2051 codice civile, infatti, allorché stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» non esclude certamente un dovere-obbligo di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento del danneggiato è negligente o incauto l'evento dannoso deve considerarsi conseguenza diretta di tale condotta, venendo meno ogni relazione con il bene i in custodia che viene quindi ridotto al rango». E si arriva quindi alla conclusione.
«Ravvisare comunque una responsabilità dell'Ente in un siffatto contesto è una forzatura che ignora il principio di autoresponsabilità che ben può spingersi fino ad esigere una certa attenzione nello svolgimento di determinate attività (quale quella di porsi alla guida di un mezzo, di notte, nel corso di una copiosa nevicata) e che impone a tutti i consociati un dovere di solidarietà sociale che può legittimamente estrinsecarsi attraverso l'aspettativa di un comportamento attento, vigile ed auto responsabile da parte di ciascuno».
Da questo ragionamento discende la decisione del giudice che ha previsto sì un risarcimento ma la cifra è meno della metà di quella che era stata inizialmente richiesta.