Strada / Giustizia

Motociclista ferito per la caduta rovinosa, fa causa alla macchina sopraggiunta, ma era anche colpa sua

Il curioso episodio a Pergine: i due mezzi non si erano nemmeno toccati, ma il centauro era rovinato a terra per evitare lo scontro: risarcito solo in parte

di Marica Viganò

TRENTO. Una brusca frenata per evitare di tamponare l'auto comparsa davanti repentinamente, poi la rovinosa caduta sull'asfalto e la corsa in ospedale. Il motociclista è rimasto gravemente ferito e dopo il periodo di degenza ha avuto una lunga riabilitazione, con ben 80 giorni di invalidità temporanea parziale.

Calcolando il danno biologico e il danno alla sua "due ruote" ha presentato un conto di oltre 23mila euro all'automobilista, anche se l'impatto fra i due mezzi non c’è stato.

L'incidente è accaduto nel maggio 2022 a Pergine Valsugana e la richiesta di risarcimento è stata sottoposta al vaglio del giudice. La dinamica dell'accaduto è particolare. Il motociclista, che stava percorrendo la strada principale in quel punto rettilinea, viaggiava verso il centro di Pergine; andava nella stessa direzione anche l'automobilista che si è immesso da una strada laterale con un svolta a sinistra. Quest'ultimo, sentito dai carabinieri, aveva dichiarato di aver sentito da dietro una frenata ed un rumore di rottami; si era fermato per capire cosa fosse accaduto e aveva visto a qualche metro di distanza la moto, a terra.

Il giovane che sedeva in sella alla due ruote, all'epoca dei fatti 29enne, ha riferito che l'auto era ferma allo stop e, quando è giunto a pochi metri dall'intersezione, l'ha vista iniziare la manovra di immissione. Il motociclista ha cercato di evitare l'impatto. Sull'asfalto sono rimasti i segni di una frenata per 6 metri e mezzo.

I carabinieri hanno rilevato che l'auto non aveva segni di impatto. Dunque, di chi è la colpa? In aiuto arriva la Cassazione, che in una recente sentenza ha evidenziato «l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possano sopraggiungere».

La Suprema Corte ha evidenziato che tale obbligo, proprio come nel caso dell'automobilista di Pergine, «assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale».

Nel caso analizzato dal giudice di pace Daniele Bonomi il motociclista ha dovuto compiere una manovra di emergenza per evitare la collisione. Ma il principio della Cassazione di un tenere sempre ben presente le imprudenze altrui vale anche per lui. Per il giudice c'è una responsabilità concorsuale: «Il ricorrente, se avesse tenuto una velocità idonea allo stato dei luoghi (incrocio e per aver visto l'auto ferma allo stop) non avrebbe dovuto "inchiodare" ed avrebbe potuto fermare in sicurezza il proprio veicolo; il resistente non ha calcolato esattamente le velocità del motociclo».

La colpa non è però in parti uguali: 70% per il veicolo che ha omesso la precedenza e 30% per l'altro mezzo. Il motociclista sarà dunque risarcito al 70%. Sull'ammontare complessivo, la cifra è inferiore a quella presentata dal giovane rimasto ferito (23mila euro), ma fra danni biologico (12.500 euro), spese mediche, spese di perizia medico legale e moto semi distrutta è stato valutato un danno complessivo pari a 15.500 euro. Calcolando il 70% della somma totale e sottratti i 6.500 euro che l'assicurazione della macchina aveva versato in fase stragiudiziale, al motociclista spettano ancora 4.500 euro circa.

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