L’agente della polizia locale non era in servizio, le multe vanno cancellate
La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che gli agenti di polizia municipale «possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio»
CIVEZZANO. Erano le 7.03 del mattino di un giorno di settembre 2024: all'altezza di un incrocio regolato dal semaforo, una Volkswagen Polo ha proseguito la marcia nonostante il "rosso". La violazione non è sfuggita ad un agente della polizia locale, che ha redatto due verbali, uno per il mancato rispetto della segnaletica, l'altro perché la Polo aveva superato le auto ferme al semaforo.
Quelle multe ora diventano carta straccia: sono da annullare perché contestate da un agente che non era ancora entrato in servizio. Per la precisione era «in itinere verso il luogo di lavoro», come si legge nei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada. Del resto è stato lo stesso agente ad ammettere davanti al giudice che, effettivamente, al momento del fatto non era in servizio.
Due violazioni, -16 punti.
La donna, che si trovava al volante della Polo, aveva dapprima contestato la legittimità delle multe in sede di Commissariato del Governo; non avendo ottenuto una risposta a lei favorevole, in seconda battuta si è rivolta al giudice di pace di Trento. Il ricorso è stato accolto e per effetto sono stati annullati sia l'ordinanza del Commissariato del Governo (sul rigetto del ricorso contro le multe) che i verbali delle violazioni al Codice della strada, ossia le due multe da 291 euro l'una con decurtazione di dieci punti dalla patente per il sorpasso vietato (che ha comportato l'invasione della carreggiata opposta) e di sei punti per il passaggio con il semaforo rosso.
Multe sì, ma solo in servizio.
Il caso esaminato dal giudice di pace di Trento riguarda un episodio avvenuto a Civezzano e, dunque, viene valutato l'operato della polizia locale del posto. L'importanza della sentenza tuttavia va ben oltre i confini comunali, perché il giudizio si estende ai compiti degli agenti al servizio di un'amministrazione. La normativa ricordata nella sentenza evidenzia che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'accertamento delle violazioni che prevedono il pagamento di una multa; la qualifica di agente di polizia giudiziaria è attribuita anche al personale della polizia municipale, ma «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza» e solo quando è in servizio.
Polizia locale, non nazionale.
La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che gli agenti di polizia municipale «possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio». Specifica anche c'è una differenza con i componenti degli altri corpi come polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, i quali «agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio».
Nella sentenza il giudice Giulio Gobbati evidenzia che «è pacifico che al momento dell'accertamento il vice sovrintendente della polizia locale del Comune di Civezzano (omissis) non si trovasse in servizio».
Il Commissariato del Governo e l'amministrazione comunale dovranno ora pagare in solido all'automobilista le spese di giudizio. (ha collaborato Umberto Caldonazzi)