La casetta totalmente abusiva, compreso il numero civico: da due anni il Comune cerca di abbatterla
Edificio con pergola, cortile piastrellato e due container per bagno e deposito, ma senza alcuna autorizzazione: nuova sentenza e ordine di demolizione, la proprietaria resiste
VILLAZZANO. Una casetta con accanto una struttura in legno a pergolato e due container, di cui uno dotato di box doccia, lavandino e wc. Le strutture sono all'interno di un'area pavimentata con formelle in cemento, abbellita da piante e delimitata da una recinzione in muratura e ferro lunga 45 metri, a Villazzano. C'è pure il numero civico. Ma è tutto abusivo: il Comune di Trento già due anni fa aveva disposto la demolizione, in quanto non era stata depositata negli uffici nessuna segnalazione di inizio di attività.
Non basta, infatti, la sola comunicazione di esecuzione di opere libere, presentata nel 2020 dalla proprietaria dell'area. Anche il Tar ha dato ragione all'amministrazione: i manufatti vanno demoliti.
La donna aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, dicendosi disposta a pagare la sanzione pecuniari per sanare l'abuso. Prima aveva pure presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tuttavia è sorto un altro problema: le opere contestate, oltre a non avere l'autorizzazione, contrastano con le prescrizioni della commissione paesaggistica. Parte del terreno si trova infatti all'interno della fascia di rispetto del Rio Valnigra.
La proprietaria, nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale, si è giocata un'altra carta, quella del numero civico: la possibilità di mantenere i manufatti - è il ragionamento della donna - è stata rafforzata dall'assegnazione (recente) di un numero civico all'area su cui insistono le opere che vengono qualificate come abusive.
Sperava di sanare tutto pagando una sanzione, ma non sarà così. Il Tar ha dato ragione al Comune. «L'amministrazione - evidenzia il tribunale amministrativo - non può esprimersi favorevolmente sull'istanza di applicazione della sanzione pecuniaria per l'esecuzione di opere in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, che comporterebbe, ove accolta, il mantenimento delle opere, in mancanza dell'autorizzazione dell'ente competente alla tutela del vincolo idraulico».
Riguardo al numero civico, nella sentenza si ricorda che è relativo alla sola area recintata. Lo prevede la normativa: il numero civico viene assegnato anche per aree recintate non edificate provviste di accesso all'area di circolazione, con la precisazione che tale provvedimento non ha effetto sull'utilizzo del bene, in particolare sull'agibilità. «L'ottenimento dell'assegnazione di un numero civico per l'area recintata - evidenzia il Tar - non è idoneo a surrogare l'unico titolo abitativo - quello edilizio - il cui rilascio avrebbe potuto consentire, nel concorso delle altre condizioni, di contrastare efficacemente la pretesa dell'amministrazione comunale alla rimozione delle opere edilizie abusive realizzate».