Vallagarina / Il caso

Il Tar annulla il piano regolatore di Mori: nel 2020 un pasticcio sulle scadenze, invalide due ordinanze di Fugatti

I giudici amministrativi accolgono il ricorso di una società immobiliare. Non entrano nel merito ma sui tempi di approvazione: la quarta variante è nulla perché adottata troppo tardi. Il sindaco Barozzi: "Abbiamo seguito le procedure indicate dalla Provincia"

di Francesco Terreri

ROVERETO. Il Tar di Trento annulla la quarta variante al Piano regolatore generale (Prg) del Comune di Mori, approvata dal commissario il primo febbraio 2021, e la relativa delibera di approvazione della giunta provinciale.

La clamorosa bocciatura arriva in gran ritardo, quando in base al provvedimento sono già state avviate diverse procedure urbanistiche anche di rilievo, a seguito di un ricorso della ditta Esseti di Ala, già protagonista di importanti investimenti immobiliari come quello in via della Terra Nera. Ma la sentenza del Tar, decisa in camera di consiglio lo scorso 28 luglio, non fa riferimento alla parte urbanistica del ricorso, che riguarda la destinazione di alcune aree a verde privato e la realizzazione di una strada tra via Fiumi e via Lomba.

La delibera del Prg è stata annullata perché fatta fuori tempo massimo. Ed è stata fatta fuori tempo massimo a seguito di un gran pasticcio burocratico avvenuto in piena pandemia Covid. Secondo il Tar, infatti, le ordinanze del 2020 del presidente della Provincia che sospendevano i termini dei procedimenti urbanistici non sono valide.

«La sentenza non entra nel merito del Prg ma dei tempi di approvazione, che però erano concordati con la Provincia - spiega il sindaco di Mori Stefano Barozzi - Nel nostro caso se ne sono accorti perché c'è stato un ricorso, ma potrebbero esserci altri casi del genere. Dobbiamo capire cosa comporta la sentenza, se dobbiamo ritenere ancora valido il Prg del 2015. Ho chiesto un incontro urgente col presidente della Provincia Maurizio Fugatti per decidere insieme cosa fare, valuteremo la possibilità di fare ricorso e cercheremo di capire se ci sono margini per recuperare il lavoro fatto».

Tutta la vicenda della formazione della variante al Prg di Mori avviene in periodo di pandemia, tra il 2020 e il 2021, nella fase più complessa e drammatica del Covid, quando i provvedimenti d'emergenza si susseguivano sia in Trentino che a livello nazionale. In particolare, la legge provinciale 6 dell'agosto 2020 stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione definitiva del Prg e delle sue varianti è di 240 giorni dalla ricezione del parere della Conferenza di pianificazione.

La Conferenza ha esaminato la variante di Mori il 5 marzo 2020 e l'ha trasmessa al Comune il 19 marzo, quindi il provvedimento andava preso entro il 16 novembre 2020.In Consiglio comunale a Mori ci sono molti consiglieri in conflitto di interessi sulla variante al Prg. Quindi, come di consueto in questo casi, è stato nominato un commissario ad acta. Il commissario adotta la variante al Prg il 16 settembre 2020, ma gli uffici provinciali bocciano la delibera perché adottata dopo l'indizione delle elezioni comunali del 20-21 settembre.

Il 1° febbraio 2021 il commissario annulla la propria delibera di settembre e riapprova la variante. Febbraio 2021 è dopo il termine del 16 novembre 2020. Ma, fanno notare in Comune, nel frattempo il presidente della Provincia Fugatti aveva emesso due ordinanze, una il 18 marzo e la seconda il 1° giugno 2020, che sospendevano i termini dei procedimenti riguardanti piano regolatore e relative varianti. In base a queste ordinanze, i 240 giorni da calcolare partivano dall'8 giugno 2020 e quindi scadevano il 3 febbraio 2021, dopo l'adozione della variante il 1° febbraio.Per il collegio del Tar presieduto da Carlo Polidori, però, le ordinanze di Fugatti non solo valide.

I giudici amministrativi fanno un'approfondita disamina sui poteri del governo centrale e delle autonomie speciali in tempi di emergenza e concludono che, mentre il governo può intervenire con decreto legge per sospendere termini amministrativi, il presidente della Provincia non può farlo. «Le ordinanze contingibili e urgenti invocate dalla Difesa erariale», si legge nella sentenza, sono «invalide», anche perché «sono state adottate in radicale carenza di potere». Quindi i termini da applicare sono quelli che scadono il 16 novembre 2020 e di conseguenza la variante, adottata a febbraio 2021, è nulla.

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