Circolazione / Il caso

Da Altvelox si prepara il ricorso contro le multe dell’autovelox di Isera: "Truffa e falsità materiale"

La serie di contravvenzioni «fotocopia» che riportano sempre la stessa velocità al millimetro fanno scattare la denuncia dell’associazione

IL CASO Tre multe a tre veicoli della stessa ditta, per la stessa velocità
DIFESA Per il sindaco è tutto regolare
PERGINE L'autovelox non è omologato, il giudice annulla la multa
DECRETO La nuova norma Salvini "ammazza-velox"

TRENTO Nel 2023 il Comune ha incassato 4,9 milioni dalle multe

ISERA. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Truffa. Nella denuncia querela che sarà presentata la prossima settimana («confidiamo di depositarla lunedì mattina» specificano dall'associazione Altvelox) sono questi i tre reati ipotizzati dall'associazione a carico del sindaco di Isera, Graziano Luzzi e delle autorità provinciali che hanno autorizzato l'uso dell'autovelox al Mossano. «Un uso improprio» che ha creato quello che l'associazione, che ha sede a Belluno ma opera in tutta Italia, definisce uno «scempio». Autovelox di cui sarà chiesto anche il sequestro.

La vicenda è nota. Il sistema di monitoraggio della velocità si trova sulla provinciale 90, fra Mori e Isera e vigila sul rispetto del limite di velocità che in quel tratto di strada è fissato a 70 chilometri all'ora. Poco dopo la prima installazione, l'autovelox era stato abbattuto con un flessibile (da persona ancora sconosciuta) e quindi era stato di nuovo messo in funzione con una serie di protezioni. E sono tornate a fioccare le multe.

Multe che hanno fatto storcere il naso a tanti non per la sanzione in sé ma per delle particolarità legate alla velocità registrata e quindi contestata. Che in molti casi - sono diverse anche le telefonate ricevute dalla nostra redazione - era sempre la stessa: 76,32 chilometri all'ora.

E se la prima vittima (tre sanzioni per tre mezzi diversi in tre giorni diversi ma con lo stesso importo) è stata il titolare di un'azienda di Villa Lagarina, la stessa modalità se è ripetuta con i verbali arrivati a casa di Claudio Civettini, già consigliere provinciale. «L'1 agosto - spiega - guidavo io la macchina e mi è stata contestata una velocità di 82,84 km/h. Anche il giorno successivo, con la stessa auto ma guidata da un familiare, viene rilevata la medesima velocità con una precisione millimetrica».

Da parte sua il sindaco di Isera Luzzi ha ribadito che tutto è regolare: «Dalla ditta costruttrice abbiamo avuto garanzie che lo strumento è preciso e funzionante e quindi attribuirei questi numeri più alla casualità e al margine di misurazione che a qualche problema dell'apparecchiatura installata» aveva spiegato al giornale.

Ma, forse, dovrà spiegarlo anche in tribunale in ragione della denuncia. L'associazione indica come luogo scelto per il deposito dell'atto la procura di Trento e non quella di Rovereto, forse perché l'atto non riguarda solo il primo cittadino lagarino ma anche le autorità provinciale che vengono individuate, sempre da Altvelox, nel dirigente della polizia stradale e nel commissario del governo.

Associazione che sulle sanzioni con velocità identiche, sostiene che «ogni strumentazione commerciabile nella Comunità Europea deve corrispondere a determinate caratteristiche e devono essere certificate e omologate dagli enti preposti dello Stato a garanzia del consumatore. Se nel caso di un autovelox si rilevano velocità identiche in ore diverse con auto diverse significa una sola cosa, che il software non sta lavorando correttamente».

La riflessione dell'associazione si sposta quindi un altro punto. «Il Comune di Isera ha installato in località Mossano un rilevatore di velocità della ditta Moggioli in possesso di una mera approvazione rilasciata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con determina numero 154 del 17 aprile del 2023. Non è quindi in possesso - conclude Altvelox - di una debita omologazione».

E il punto è questo: approvazione e omologazione. Perché la legge 121 del 2002 parla di dispositivi che devono essere «approvati od omologati». Un "od" il cui significato viene chiarito in una circolare sempre del Mit che ha per oggetto «equivalenza sostanziale fra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale» chiarendo che «i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione».

D'altra parte anche le decisioni dei giudici in merito a questa questione non sono univoche. C'è la pronuncia della Cassazione di fine aprile che ha stabilito che quando si tratta di accertamento della velocità mediante autovelox, questo è legittimo soltanto se il dispositivo è stato omologato, non bastando la sola procedura dell'approvazione. Posizione ribaltata recentemente dal tribunale di Bari che ha sentenziato che «una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati».


 

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