Danni / Inverno

Infortunio per poca neve? Folgaria (cioè Trentino Sviluppo) deve risarcire lo sciatore: 42 mila euro

Sentenza definitiva in Cassazione, ma a pagare non sarà la società di gestione, bensì l’ente para-pubblico, che è legalmente proprietario dei impianti e piste

di Nicola Guarnieri

FOLGARIA. Trentino Sviluppo (in quanto proprietaria degli impianti) dovrà pagare poco meno di 42mila euro ad uno sciatore vicentino che si era schiantato su una pista scarsamente innevata un lustro fa.

A stabilirlo è stata la suprema Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso dopo che la Corte d'appello di Venezia aveva condannato l'ente pubblico a pagare l'atleta infortunato. Ribaltando, almeno in parte, la sentenza del tribunale di Vicenza che, invece, aveva ritenuto che i danni da caduta fossero colpa esclusiva dello sciatore che, secondo il magistrato, non era stato accorto nella discesa. Invece, come detto, non è così. L'uomo, M. T., era finito rovinosamente sulla terra e sui sassi dopo aver fatto un salto di un metro su una collinetta di neve. Era l'anno della poca neve ma i cannoni predisposti da Folgaria Ski avevano garantito comunque piste sciabili e salvato la stagione invernale.

Uno sciatore veneto, però, in un tratto di collegamento in breve pendenza a Fondo Grande era sceso a lato del tracciato e, vedendo il cumulo bianco, si era lanciato finendo però su un tratto roccioso dove gli sci si erano impiantati e il malcapitato era ruzzolato picchiando la testa e facendosi davvero male, tanto da ottenere un'invalidità permanente dell'11% e, soprattutto, una malattia di nove mesi che, alla fine, aveva portato al suo licenziamento da parte del datore di lavoro per l'assenza prolungata.

Proprio per questo aveva fatto causa civile e, in primo grado, il giudice aveva ritenuto che la colpa dell'incidente fosse esclusivamente addebitabile alla sua condotta scriteriata. In appello, però, la corte ha additato Trentino Sviluppo - proprietario legale del comprensorio sciistico degli Altipiani Cimbri - come quantomeno corresponsabile condannandolo a risarcire il ferito con 41.826,50 euro.

Il danneggiato, secondo i giudici di seconde cure, aveva stipulato, acquistando lo skipass giornaliero, un contratto misto di trasporto e di servizio che imponeva all'impresa di informare lo sciatore delle condizioni delle piste, dei limiti dell'area sciabile e della sussistenza di pericoli esterni alla pista. E l'incidente, non a caso, non è avvenuto fuori pista ma dentro il percorso naturale e, soprattutto, la cunetta di neve maldestra era stata creata dagli sparaneve.

Per il collegio, tra l'altro, «il fatto di sciare vicino alla parte esterna del tracciato di collegamento tra due piste non era un comportamento censurabile, atteso che il tracciato non era delimitato da recinzioni e che non vi erano altre segnalazioni. La caduta era avvenuta in un tratto scarsamente innevato all'interno della pista di collegamento in cui erano presenti erba e sassi e la presenza di detto tratto non innevato non era stata segnalata dalla società proprietaria delle piste che perciò si era resa inadempiente agli obblighi di vigilanza, di segnalazione e di custodia». 

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